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Sentenza

Sentenza n. 1009/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento diniego di sanatoria prot. n. 15150 del 21 marzo 2017.

Giustizia amministrativa201700428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a opere di ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso di un sottotetto ad abitazione e realizzazione di un pianerottolo, motivato con l'insanabilità delle opere in area vincolata e con la carenza documentale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso, originariamente proposto dal richiedente il condono ai sensi della legge n. 326/2003 e proseguito dall'erede dopo il decesso e la riassunzione del giudizio, impugnava il diniego comunale fondato su due ragioni autonome: l'insanabilità delle opere, dichiarate in domanda riconducibili alla tipologia 3, e la carenza della documentazione richiesta dal Comune. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge, difetto di istruttoria e dei presupposti, nonché carenza, insufficienza e incongruenza della motivazione: il diniego non avrebbe precisato la natura del vincolo ostativo; non sarebbe stato accertato lo stato e il tempo di realizzazione delle opere né sarebbero stati individuati concreti impedimenti alla sanatoria; inoltre, il provvedimento sarebbe stato adottato senza il parere della Soprintendenza, che avrebbe potuto prescrivere misure di tutela. Con il secondo motivo si contestava la carenza documentale, sostenendo che la domanda fosse corredata dai documenti prescritti, inclusi i pagamenti, la documentazione fotografica e la descrizione delle opere, e che gli ulteriori atti richiesti non fossero necessari per legge. Si rappresentava anche che era stata presentata nel 2005 un'istanza di compatibilità paesaggistica rimasta inevasa e si invocava la disciplina regionale sul possibile rilascio tacito del titolo in sanatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il diniego era plurimotivato, fondato su due ragioni autonome, e che la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l'atto; pertanto, una volta ritenuta legittima la ragione relativa all'insanabilità, non era necessario esaminare il secondo motivo sulla documentazione. Quanto al primo motivo, ha accertato che le opere erano state dichiarate nella domanda come ristrutturazione edilizia di tipologia 3 e che l'immobile ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico, circostanza non contestata. In base alla disciplina del terzo condono e alla normativa regionale laziale applicabile, le opere di tipologia 1, 2 e 3, qualificabili come abusi maggiori, non sono sanabili in area vincolata; la preclusione opera anche per opere anteriori all'imposizione del vincolo e a prescindere dalla conformità urbanistica. Il diniego, vincolato, era sufficientemente motivato mediante la descrizione dell'abuso e il richiamo al vincolo e alle norme ostative: non occorreva il previo parere della Soprintendenza per superare la preclusione legale. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 26 e 27, lett. d), d.l. 269/2003, conv. in l. 326/2003

    Per tali tipologie di abuso il diniego di condono ha natura vincolata e non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente la descrizione dell’opera e il richiamo al vincolo esistente.

    Per gli abusi maggiori di tipologia 1, 2 e 3 realizzati in area vincolata, il terzo condono è precluso; il diniego è vincolato e la motivazione è sufficiente quando descrive l'opera e richiama il vincolo.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio 12/2004

    Dando seguito a tali coordinate ermeneutiche il Collegio non può che accertare la piena legittimità del provvedimento oggi gravato, avendo l’amministrazione correttamente denegato il condono per un abuso cd “maggiore” – in quanto inquadrato nella tipologia “3” – insistente in area gravata da vincolo paesaggistico, in applicazione della preclusione di legge derivante dal combinato disposto dei richiamati artt. 32, comma 27, lett. d) d.l. n. 269/2003 e 3, comma 1, lett. b) L.R. n. 12/2004, come esaustivamente e chiaramente evidenziato nel relativo impianto motivazionale.

    La disciplina regionale applicabile concorre a precludere la sanatoria degli abusi maggiori in area vincolata, anche quando il vincolo sia stato apposto dopo la realizzazione delle opere.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono, le opere abusive di tipologia 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, non sono sanabili secondo la preclusione prevista dalla disciplina applicabile; nella Regione Lazio, la normativa regionale richiamata estende la preclusione anche alle opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo.
  • Per le opere di tipologia 1, 2 e 3 ricadenti in area vincolata, il diniego di condono è vincolato e non richiede una motivazione articolata: è sufficiente descrivere l'opera e richiamare il vincolo esistente e la preclusione normativa.
  • Quando un provvedimento si fonda su più motivazioni autonome e concorrenti, la legittimità anche di una sola di esse è sufficiente a sorreggerlo; il rigetto delle censure contro tale ragione rende superfluo l'esame delle doglianze rivolte contro le altre motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizio
RamiEdilizia
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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