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Sentenza

Sentenza n. 3227/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della Sentenza n. 303/2025 del Tribunale di Como – sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente € 1.500,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dopo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 303/2025, notificata il 21 ottobre 2025. La pronuncia aveva condannato l'amministrazione a corrispondere € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00. Il ricorso è stato notificato e depositato il 26 marzo 2026. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'amministrazione e il mancato pagamento, anche parziale, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e che non risultavano effettuati pagamenti, neppure parziali. Ha inoltre considerato non contestato il credito nell'an e nel quantum, in assenza di deduzioni ministeriali sul punto. Il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato direttamente dalla creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche in forza di un titolo esecutivo è soggetto a un termine dilatorio di 120 giorni; decorso tale termine senza pagamento, può essere proposta l'azione di ottemperanza.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato ai fini del rimborso del contributo unificato secondo legge.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito pecuniario, il creditore può proporre ricorso per ottemperanza dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente alla prova dell'assenza di pagamenti anche parziali, consente al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, attivabile dal creditore in caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l'attività di esecuzione del giudicato rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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