Sentenza del 10/03/2015 n. 945 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - ALTERNATIVITÀ IVA REGISTRO - Decreto ingiuntivo - Pagamento di somma sottoposta ad Iva -Imposta di registro in misura fissa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento ai fini dell'imposta di registro di un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il recupero di somme derivanti da finanziamenti. In particolare, si discuteva se il decreto dovesse scontare l'imposta di registro in misura proporzionale oppure in misura fissa, considerato che il pagamento ingiunto era soggetto a IVA. La questione era inoltre ritenuta applicabile sia nel caso di ingiunzione rivolta al debitore principale, sia nel caso di ingiunzione rivolta al solo fideiussore o a entrambi.
La decisione
È stato affermato che il decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito in relazione a finanziamenti deve essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa. L'alternatività tra IVA e imposta di registro impedisce l'applicazione dell'imposta proporzionale quando il pagamento oggetto dell'ingiunzione riguarda somme sottoposte a IVA. La conclusione vale indipendentemente dal fatto che il decreto sia emesso nei confronti del debitore principale, del fideiussore o di entrambi. Il principio è conforme a Cass. n. 9007/1992 e si pone in contrasto con Cass. n. 20266/2015.
Norme richiamate
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Quando l'operazione o la somma oggetto del provvedimento giudiziario è soggetta a IVA, l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo deve essere applicata in misura fissa e non proporzionale.
Cassazione civile, sentenza n. 9007/1992
Richiamata come precedente conforme al principio secondo cui il decreto ingiuntivo relativo a somme soggette a IVA sconta l'imposta di registro in misura fissa.
Cassazione civile, sentenza n. 20266/2015
Richiamata come precedente contrario rispetto alla soluzione accolta.
Massime di principio
- Per i decreti ingiuntivi relativi al recupero di somme derivanti da operazioni soggette a IVA, l'imposta di registro tende a essere dovuta in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività IVA-registro.
- La misura fissa non dipende dal soggetto destinatario dell'ingiunzione: il principio può operare sia contro il debitore principale sia contro il fideiussore o contro entrambi.
- La qualificazione fiscale della prestazione o del rapporto sottostante è determinante: occorre verificare che le somme ingiunte siano effettivamente riconducibili a un'operazione soggetta a IVA.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, è necessario verificare la pronuncia specifica e l'eventuale consolidamento successivo dell'indirizzo interpretativo prima di applicare automaticamente il principio.
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