Cassazione Penale, Sentenza n. 11974/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli dell'8/3/2022 che aveva dichiarato inammissibile l'appello del PM contro il rigetto, da parte del GIP, della richiesta di sequestro preventivo nei confronti delle società indicate. Il PM contestava che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che l'appello si limitasse a reiterare la richiesta senza motivazione: in realtà, secondo il PM, l'appello (pagg. 38 e ss.) aveva analizzato nel dettaglio la gravità indiziaria delle singole fattispecie delittuose presupposto della responsabilità 'para penale' degli enti, aveva evidenziato la persistenza delle condotte e la necessità del sequestro materiale per interrompere l'attività criminosa. I difensori delle società hanno dedotto invece l'inammissibilità per genericità e indeterminatezza del petitum, mancanza di interesse all'impugnazione, difetto di autosufficienza del ricorso per relationem e l'assenza di un percorso argomentativo distinto rispetto alla responsabilità personale degli indagati; inoltre hanno rilevato imprecisioni nella indicazione delle fattispecie processuali richiamate (art. 606 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Il termine decennale (dieci giorni) per proporre il ricorso ex art. 311 c.p.p. decorre dalla comunicazione dell'avviso prevista dall'art. 128 c.p.p.: l'ordinanza è stata comunicata alla Procura l'11 aprile 2022, mentre il ricorso è stato depositato il 27 aprile 2022, oltre il termine di dieci giorni. Per tali ragioni il ricorso non è stato esaminato nel merito; la Corte ha inoltre motivato in forma semplificata avendo ritenuto la questione non particolarmente complessa.
Norme richiamate
art. 128 cod.proc.pen.
La comunicazione dell'avviso relativa all'ordinanza impugnata è l'atto che fa decorrere il termine per proporre ricorso; la data di tale comunicazione (11/04/2022) è stata presa come termine iniziale per il calcolo dei dieci giorni previsti dall'art.311 c.p.p.
art. 311 comma 1 cod.proc.pen.
Termine perentorio di dieci giorni per il deposito del ricorso in Cassazione dalla data di comunicazione dell'avviso: il mancato rispetto del termine ha determinato l'inammissibilità del ricorso per tardività.
art. 121 e art. 127 cod.proc.pen.
Norme richiamate per il deposito di memorie difensive; nel procedimento sono state depositate memorie dalle difese ai sensi di queste disposizioni (utilizzate a supporto delle eccezioni di inammissibilità).
art. 606 comma 1 lett. b) (e riferimento a lett. c)) cod.proc.pen.
Gli avvocati difensori hanno richiamato gli estremi di vizio indicati dall'art. 606 c.p.p. per criticare il ricorso (genericità, errori in procedendo e carenza di indicazione di norme violate). La Corte ha rilevato che il ricorso appariva in parte carente e impreciso sotto il profilo della autosufficienza, ma la censura decisiva è stata procedurale (tardività) e non di merito.
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione dell'avviso ex art.128 c.p.p.; è essenziale rispettare i termini perentori (art.311 c.p.p.): la tardività determina inammissibilità senza esame del merito.
- La comunicazione dell'atto impugnato e la prova della data di ricezione sono determinanti: conservare e far valere timbri e ricevute di comunicazione.
- Il ricorso in Cassazione deve essere autosufficiente: evitare riferimenti esclusivi per relationem ad atti di grado inferiore; bisogna esporre in modo chiaro e specifico i motivi di diritto e i fatti rilevanti.
- Quando si impugna un provvedimento che riflette valutazioni sulla gravità indiziaria occorre articolare distintamente le critiche relative alla responsabilità penale personale e quelle relative alla responsabilità amministrativa/'para penale' degli enti, indicandone i diversi presupposti e le ragioni giuridiche e fattuali.
- Se si richiamano specifiche lettere o comma di norme processuali (es. art.606 c.p.p.), farlo con precisione e coerenza: errori nella indicazione del vizio processuale possono compromettere la doglianza.
- In procedimenti non eccessivamente complessi la Corte può pronunciarsi con motivazione semplificata; ciò non esime dalla necessità di rispettare le condizioni di ammissibilità formali del ricorso.
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