Sentenza n. 180/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’annullamento quanto al ricorso principale: a) - dell'ordinanza n.42/2020 del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Fasano datata 9.10.2020, notificata il 15.10.2020, recante ingiunzione di demolizione della piscina di pertinenza dell'abitazione di proprietà del ricorrente sita in Fasano, Frazione di Torre Canne, Via "prolungamento di via Leuca" s.n.c. (fg. 125, p.lle 673, 710 e 711), asseritamente realizzata sine titulo; b) - della relazione prot. n. 34085 del 4.8.2020 del Comando di polizia municipale del Comune di Fasano resa all'esito del sopralluogo effettuato in data 30.7.2020 con cui si sarebbe preso atto, presso l'immobile di proprietà del ricorrente dianzi indicato, della ...realizzazione di una piscina interrata di superficie mq. 46 circa, costruita in assenza di titolo abilitativo…"; c) - di ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto e/o consequenziale, allo stato non conosciuto e che ci si riserva di gravare con eventuali motivi aggiunti; quanto ai motivi aggiunti: d) del silenzio rigetto formatosi per l’infruttuoso decorso del termine ex art. 36, co. 3, d.p.r. n. 380/2001, sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria prodotta dal ricorrente in data 12.1.2021 relativamente alla realizzazione di una piscina scoperta di pertinenza della propria abitazione sita in Fasano, Frazione di Torre Canne, Via “prolungamento di via Leuca” s.n.c. (fg. 125, p.lle 673, 710 e 711);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di una piscina interrata ritenuta realizzata in assenza di titolo edilizio; successivamente, silenzio-rigetto sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione di una piscina interrata di circa 46 mq, realizzata in parte su un'area qualificata dal PRG come destinata a parcheggi pubblici. La piscina era stata oggetto di una domanda di variante in corso d'opera al permesso di costruire presentata nel 2012, integrata su richiesta del Comune e seguita dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nel 2015. Il ricorrente ha sostenuto che, decorso il termine previsto dall'art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 senza un provvedimento espresso, si fosse formato il silenzio-assenso sulla domanda di variante. Ha dedotto la violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione agli artt. 9 del d.P.R. n. 380/2001, 9 del d.P.R. n. 327/2001 e 35 delle NTA del PRG comunale, la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, manifesta illogicità, travisamento, contraddittorietà e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il vincolo a parcheggio pubblico fosse decaduto, che l'intervento pertinenziale fosse comunque assentibile e che l'ordinanza fosse contraddittoria rispetto alla precedente attività comunale e all'autorizzazione paesaggistica. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il silenzio-rigetto formatosi sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata nel 2021, reiterando le censure già proposte.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e annullato l'ordinanza di demolizione. Il Collegio ha ritenuto decisivo il fatto, pacifico, del decorso del termine previsto dall'art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, reputando così formato il silenzio-assenso sulla domanda di variante. Richiamando la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha affermato che il silenzio-assenso costituisce una valutazione legale tipica, nella quale l'inerzia equivale a un provvedimento di accoglimento, e può formarsi anche quando la domanda non sia conforme alla disciplina sostanziale o urbanistica. L'eventuale non conformità incide sulla validità del titolo formatosi tacitamente e consente l'esercizio dell'autotutela, ma non impedisce di per sé il perfezionamento del silenzio-assenso. Ne consegue che non era rilevante stabilire se sussistessero i presupposti sostanziali per il rilascio della variante: l'ordinanza era illegittima nella parte in cui aveva affermato che la variante non avesse mai conseguito il titolo abilitativo, senza considerare il titolo formatosi per silentium. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'avvenuto perfezionamento del titolo mediante silenzio-assenso rendeva superflua la domanda di sanatoria. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001
Il mero decorso del termine previsto dall’art. 20, comma 8, D.P.R. n. 380/2001, che nel caso di specie è pacifico, ha dato luogo all’accoglimento dell’istanza del ricorrente.
Il decorso del termine procedimentale determina la formazione del silenzio-assenso anche se la domanda non è conforme alla disciplina sostanziale o urbanistica; l'eventuale illegittimità del titolo tacito può essere fatta valere mediante autotutela, nel rispetto delle garanzie di legge.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
le stesse rientrano fra gli "Interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3 comma 1 lettera e.5) e sono soggette al regime di cui all'art.31 del D.P.R. 380/2001
La demolizione era stata disposta sul presupposto dell'assenza del titolo edilizio, ma tale presupposto è risultato erroneo perché il titolo si era formato per silenzio-assenso.
art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
silenzio rigetto formatosi per l’infruttuoso decorso del termine ex art. 36, co. 3, d.p.r. n. 380/2001
La domanda di sanatoria è divenuta priva di interesse dopo il riconoscimento del titolo edilizio formatosi sulla precedente domanda di variante.
art. 3 l. n. 241/1990
La censura relativa all'obbligo di motivazione è stata ritenuta assorbita nella constatazione che l'ordinanza non aveva considerato la formazione del silenzio-assenso.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso previsto dall'art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 si forma per il mero decorso del termine procedimentale, quando ricorrono i presupposti procedurali dell'istituto, anche se l'istanza non è conforme alla disciplina edilizia o urbanistica sostanziale.
- La non conformità sostanziale dell'intervento non impedisce il perfezionamento del titolo tacito, ma può determinarne l'illegittimità e consentire all'amministrazione di intervenire successivamente in autotutela, nel rispetto delle garanzie e dei presupposti di legge.
- Una volta formatosi il silenzio-assenso, l'amministrazione non può qualificare l'intervento come privo di titolo e disporne direttamente la demolizione per tale ragione senza previamente considerare gli effetti del titolo tacito.
- La formazione del silenzio-assenso rende superflua la domanda successiva di permesso di costruire in sanatoria relativa al medesimo intervento, determinando l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnazione del relativo silenzio-rigetto.
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