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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21565/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da sei intimazioni di pagamento emesse dopo cartelle relative a IRPEF e ad altre entrate, tutte asseritamente non regolarmente notificate al contribuente, che risultava formalmente residente all'estero. Il contribuente ha impugnato le intimazioni davanti al giudice tributario sostenendo, in sintesi, che le cartelle presupposte non gli erano mai state validamente notificate, che la notifica effettuata per deposito presso la casa comunale era illegittima, che la sua successiva istanza di rateizzazione non poteva valere come prova di conoscenza e che le intimazioni erano comunque carenti di motivazione, anche con riferimento a interessi e spese. In Cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione e dell'art. 156 c.p.c., contestando l'applicazione del raggiungimento dello scopo a una notificazione ritenuta inesistente; 2) violazione degli artt. 1988 c.c. e 329 c.p.c., sostenendo che l'istanza di rateizzazione non potesse equipararsi alla notifica degli atti; 3) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stata adeguatamente esaminata la questione probatoria; 4) violazione della normativa sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari, deducendo che le intimazioni fossero prive di motivazione valida.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che la censura sulla notificazione fosse infondata perché, nella disciplina applicabile alla cartella di pagamento, la notificazione irregolare ma non inesistente è sanabile per raggiungimento dello scopo; ha inoltre valorizzato il fatto che il contribuente, con una domanda di rateizzazione, aveva indicato i numeri delle cartelle e allegato le copie, da cui ha desunto la piena conoscenza degli atti. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo per la sua formulazione promiscuamente e cumulativa, e il quarto perché si risolveva nella mera riproposizione di doglianze già disattese nel merito. Ha anche precisato che la domanda relativa all'ipoteca non rientrava nell'oggetto del giudizio. Il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia e dell'agente della riscossione è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Richiamato come norma relativa alle cartelle di pagamento e ai relativi presupposti della riscossione, nella catena normativa che conduce alla notificazione degli atti della riscossione.

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    Richiamato insieme all'art. 25 nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Indica la liquidazione formale delle dichiarazioni fiscali da cui sono scaturite alcune cartelle; il procedimento è descritto come fonte della pretesa iscritta a ruolo.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la notifica; la Corte ha ricondotto la vicenda al regime della nullità sanabile della notificazione irregolare.

  • art. 142 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in tema di notificazione, ma non accolto dalla Corte.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte ha applicato il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo alle nullità della notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato quale norma del regime generale della nullità delle notificazioni, applicabile per rinvio.

  • art. 160 c.p.c.

    È la base del regime delle nullità della notificazione, da coordinare con gli artt. 156 e 157 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo cumulativo; la Corte lo ha ritenuto formulato in modo promiscuo e quindi inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 116, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per sostenere che il comportamento della controparte avrebbe dovuto essere valutato come ammissione; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 1988 c.c.

    Invocato per contestare gli effetti dell'istanza di rateizzazione; la Corte ha ritenuto che la conoscenza dell'atto potesse essere desunta da tale domanda.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato per la motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto le intimazioni sufficientemente motivate mediante rinvio alle cartelle presupposte.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    Richiamato per il requisito di motivazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione degli estremi delle cartelle già note al contribuente.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per il termine di impugnazione delle cartelle, che la Corte ha considerato decorso dalla piena conoscenza dell'atto.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Usato per correggere la motivazione della sentenza impugnata, sostituendo il termine 'inesistente' con 'nulla' senza modificare il dispositivo.

Massime di principio

  • Nella disciplina tributaria della cartella di pagamento, la notificazione irregolare non equivale automaticamente a inesistenza dell'atto: la nullità è sanabile quando il destinatario abbia comunque raggiunto la piena conoscenza dell'atto e abbia potuto esercitare le proprie difese.
  • L'istanza di rateizzazione, se contiene l'indicazione puntuale delle cartelle e richiama o allega le copie degli atti, può costituire elemento idoneo a dimostrare la piena conoscenza della pretesa tributaria e a far decorrere il termine per impugnare.
  • Le censure di cassazione devono essere specifiche, tassative e coerenti con uno dei motivi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.: la formulazione cumulativa e confusa di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale comporta inammissibilità.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non tutte le risultanze istruttorie siano state analiticamente esaminate.
  • In materia di intimazione di pagamento, la motivazione può ritenersi sufficiente se l'atto richiama le cartelle presupposte già conosciute dal destinatario, poiché il contenuto della pretesa risulta per relationem dagli atti prodromici.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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