Sentenza n. 13759/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto n. prot. -OMISSIS- del 17 giugno 2021 di reiezione dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana formulata dalla ricorrente in data 15 novembre 2016; - di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi atti di controllo, pareri, proposte o valutazioni anche di contenuto sconosciuto alla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato in ragione di un procedimento penale pendente per omicidio colposo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. 91/1992. Ha dedotto un unico motivo di eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo la propria incensuratezza, l’integrazione nel contesto sociale e l’irrilevanza del procedimento penale pendente ai fini della valutazione sulla cittadinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza italiana comporti un’ampia valutazione discrezionale del Ministero dell’Interno, qualificabile come alta amministrazione, circa l’interesse pubblico all’inserimento del richiedente nella comunità nazionale. Tale valutazione è sindacabile soltanto in presenza di travisamento dei fatti o manifesta illogicità. Nel caso concreto, il procedimento penale pendente è stato ritenuto elemento legittimamente valutabile ai fini del giudizio sull’opportunità dell’inserimento e sull’affidabilità della richiedente. Il diniego non è stato ritenuto irragionevole, sia in considerazione della gravità del reato contestato, omicidio colposo, sia del breve intervallo di quattro anni tra il fatto e la presentazione dell’istanza. Il successivo proscioglimento per prescrizione non incide sulla legittimità del provvedimento valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, ferma restando la possibilità di presentare una nuova istanza rappresentando l’intervenuta definizione del procedimento penale. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana richiede una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico all’inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. 91/1992 è oggetto di un’ampia valutazione discrezionale del Ministero dell’Interno, qualificabile come attività di alta amministrazione, in ordine all’interesse pubblico all’inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
- Il giudice amministrativo può sindacare il diniego di cittadinanza fondato su tale valutazione soltanto entro i limiti del travisamento dei fatti e della manifesta illogicità, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.
- La pendenza di un procedimento penale, anche in assenza di precedenti penali definitivi, costituisce elemento valutabile dall’Amministrazione nel giudizio sull’affidabilità del richiedente e sull’opportunità della sua inclusione nella comunità nazionale.
- La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento; la successiva definizione del procedimento penale può essere rappresentata mediante la presentazione di una nuova istanza, ma non rende illegittimo retroattivamente il diniego originario.
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