Sentenza del 19/02/2019 n. 851 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Cessione di beni immobili - Classificazione in bilancio - Rilevanza del complesso immobiliare ceduto - Natura dell'operazione - Determinazione del ROL.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio aveva ritenuto che la vendita degli immobili costituisse un’operazione straordinaria, principalmente perché i beni erano iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali e perché il complesso ceduto aveva un peso rilevante rispetto al patrimonio complessivo della società. La controversia riguardava quindi la possibilità di qualificare il ricavato della vendita come componente della gestione caratteristica e di utilizzarlo per il calcolo del ROL ai sensi dell’art. 96 del d.P.R. n. 917/1986.
La decisione
La tesi dell’Ufficio è stata respinta. La mera iscrizione degli immobili tra le immobilizzazioni materiali dimostra soltanto la loro destinazione durevole al patrimonio dell’impresa, ma non esclude che la loro cessione possa rientrare nella normale attività commerciale. Anche la rilevanza quantitativa del complesso immobiliare rispetto al patrimonio sociale non è sufficiente, da sola, a qualificare l’operazione come straordinaria. Il ricavato della vendita è stato pertanto considerato attinente alla gestione caratteristica e utilizzabile per la determinazione del ROL.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917/1986, art. 96
La norma disciplina la determinazione del ROL rilevante ai fini fiscali. Nel caso esaminato, i proventi derivanti dalla cessione del complesso immobiliare possono essere inclusi nella gestione caratteristica e considerati nel calcolo del ROL, poiché la vendita non è stata ritenuta necessariamente straordinaria.
Massime di principio
- La classificazione contabile di un bene tra le immobilizzazioni materiali non è, da sola, decisiva per stabilire che la sua cessione sia estranea alla gestione ordinaria.
- La natura ordinaria o straordinaria di una vendita deve essere valutata considerando l’attività concretamente svolta dall’impresa e la funzione economica dell’operazione, non soltanto la collocazione contabile del bene.
- La dimensione economica dell’operazione o il suo peso rispetto al patrimonio sociale non bastano, da soli, a dimostrare il carattere straordinario della cessione.
- Quando la vendita di immobili è coerente con l’attività commerciale o con la gestione caratteristica dell’impresa, il relativo ricavato può rilevare ai fini della determinazione del ROL, salvo elementi concreti che dimostrino una natura eccezionale o estranea all’attività ordinaria.
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