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Circolare

Circolare numero 5 del 7-1-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 438/1992, che ha dichiarato illegittimo il divieto di integrazione al minimo per la pensione di reversibilità a carico della Gestione CD/CM quando questa sia cumulata con una pensione diretta del Fondo di previdenza della Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara. Ne deriva l’aggiornamento delle istruzioni già impartite con la circolare n. 171 dell’8 luglio 1992: l’integrazione al trattamento minimo deve essere riconosciuta anche in tale ipotesi e non va più considerata tra i casi di esclusione per i periodi antecedenti il 1 ottobre 1983. Per criteri applicativi e modalità di segnalazione dei dati ai fini della ricostituzione delle pensioni si rinvia alla circolare n. 171/1992.

Integrazione al minimo della pensione di reversibilità CD/CM anche in cumulo con pensione diretta del Fondo previdenza marinara

Integrazione al minimo della pensione di reversibilità CD/CM in cumulo con pensione diretta del Fondo previdenza marinara

La circolare dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 438 del 2-13 novembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie speciale del 18 novembre 1992, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, limitatamente al divieto di integrazione al minimo della pensione di reversibilità del Fondo speciale per coltivatori diretti, coloni e mezzadri quando essa concorra con una pensione diretta del Fondo di previdenza della Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara.

Effetti sulla disciplina applicativa

A seguito della pronuncia costituzionale, deve essere aggiornato il punto 2.2, sub b), della circolare n. 171 dell’8 luglio 1992. L’aggiornamento comporta che l’integrazione al trattamento minimo va riconosciuta anche ai titolari di pensione ai superstiti a carico della Gestione CD/CM nei casi di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo di previdenza della Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara.

Revisione dei casi di esclusione per periodi antecedenti il 1 ottobre 1983

La circolare precisa inoltre che, tra le fattispecie per le quali permaneva l’esclusione dal diritto all’integrazione al minimo per i periodi anteriori al 1 ottobre 1983, non devono più essere inclusi i casi di titolarità di pensione di reversibilità CD/CM in concorso con pensioni dirette del medesimo Fondo di previdenza marinara.

Criteri applicativi e ricostituzione delle pensioni

Per quanto riguarda i criteri di applicazione della sentenza e le modalità di segnalazione dei dati necessari alla ricostituzione delle pensioni ai fini dell’integrazione al minimo, la circolare non introduce nuove regole operative ma richiama integralmente quanto già previsto ai punti 3 e 5 della circolare n. 171/1992. In tal modo, il provvedimento si limita ad aggiornare l’ambito soggettivo e oggettivo del diritto all’integrazione, rinviando alle istruzioni già vigenti per la gestione operativa delle pratiche.

Punti principali

Sentenza della Corte Costituzionale n. 438/1992

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l’integrazione al minimo della pensione di reversibilità del Fondo speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni quando vi sia cumulo con una pensione diretta erogata dal Fondo di previdenza della Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara.

Aggiornamento delle istruzioni della circolare n. 171/1992

In conseguenza della sentenza, il punto 2.2, sub b), della circolare n. 171 dell’8 luglio 1992 deve essere modificato. Ai titolari di pensione ai superstiti a carico della Gestione CD/CM va riconosciuta l’integrazione al trattamento minimo anche nel caso di concorso con una pensione diretta a carico del Fondo di previdenza della Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara.

Eliminazione di un caso di esclusione per i periodi anteriori al 1 ottobre 1983

Non devono più essere ricompresi tra le situazioni che escludono il diritto all’integrazione al minimo, per i periodi precedenti il 1 ottobre 1983, i casi di titolarità di pensione di reversibilità CD/CM in concorso con pensioni dirette del predetto Fondo di previdenza marinara.

Rinvio alle istruzioni operative già fornite

Per i criteri di applicazione della sentenza e per le modalità di segnalazione dei dati ai fini della ricostituzione delle pensioni con integrazione al minimo, la circolare rinvia espressamente ai punti 3 e 5 della circolare n. 171 dell’8 luglio 1992.

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