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Circolare

Circolare numero 2 del 5-1-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione del DM 12.11.1992, che estende alle imprese operanti nelle circoscrizioni di Codigoro, Cesena e Riccione una contribuzione datoriale fissa, pari a quella prevista per gli apprendisti, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dal 1 gennaio al 31 dicembre 1992. L’agevolazione spetta solo alle imprese, si applica per tutta la durata del contratto anche se la scadenza cade in un anno successivo, e consente il recupero delle eventuali eccedenze contributive già versate, con specifiche modalità di conguaglio sul DM10/2 entro il 20 febbraio 1993. La circolare disciplina inoltre il trattamento dei lavoratori iscritti ai fondi previdenziali elettrici e telefonici, conferma che non va ricalcolata la quota a carico del lavoratore e ricorda che, in tali territori, il contratto di formazione e lavoro è ammesso fino a 32 anni di età.

Agevolazione contributiva per contratti di formazione e lavoro nelle circoscrizioni di Codigoro, Cesena e Riccione

Agevolazione contributiva per i contratti di formazione e lavoro nelle circoscrizioni di Codigoro, Cesena e Riccione

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sul DM 12.11.1992 in materia di contratti di formazione e lavoro. In particolare, precisa la misura della contribuzione datoriale agevolata, i soggetti legittimati a fruirne, le modalità di recupero delle somme eventualmente versate in eccedenza e alcune indicazioni operative per la compilazione del mod. DM10/2.

Ambito normativo e territoriale

Il decreto ministeriale, richiamando l’art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, stabilisce che per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 1 gennaio 1992 e fino al 31 dicembre 1992, nelle circoscrizioni di Codigoro, Cesena e Riccione, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro è determinata in misura fissa, pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.

La circolare ribadisce che il criterio già affermato in precedenti chiarimenti si applica alle assunzioni con decorrenza nell’anno 1992 e che il beneficio continua per tutta la durata del contratto, anche se la scadenza intervenga in un anno successivo e venga meno, in quel momento, la medesima situazione occupazionale.

Soggetti beneficiari

L’agevolazione contributiva spetta esclusivamente alle imprese. La circolare esclude espressamente gli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro.

Resta inoltre confermato che le imprese artigiane hanno titolo all’agevolazione contributiva indipendentemente dalla circoscrizione in cui operano.

Recupero dei contributi già versati in eccedenza

Le imprese operanti nelle circoscrizioni indicate che, in attesa del decreto, abbiano già effettuato gli adempimenti contributivi per i lavoratori assunti nel 1992 applicando le riduzioni previste dall’art. 8, comma 1, o comma 3, della legge n. 407/1990, possono recuperare i contributi versati in eccedenza.

Il recupero deve essere effettuato con una delle denunce contributive successive alla data di emanazione della circolare e, in ogni caso, entro il 20 febbraio 1993.

Ai fini del calcolo del conguaglio, dall’importo dei contributi versati per i periodi pregressi deve essere detratta la sola quota di contributi dovuta dal datore di lavoro nella misura fissa corrispondente a quella degli apprendisti. Nessun conguaglio deve invece essere eseguito sulla quota contributiva a carico del lavoratore, che resta invariata nella misura ordinaria prevista per la generalità dei lavoratori.

Modalità di esposizione nel modello DM10/2

Per esporre le differenze da recuperare nel quadro D del mod. DM10/2, le imprese devono utilizzare uno dei righi in bianco e indicare il codice L176, accompagnato dalla dicitura "REC art.8, C.2 L.407/90".

Per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia o al Fondo di previdenza per i dipendenti dalle aziende elettriche private, il recupero deve avvenire con modalità distinte:

  • per la quota relativa al Fondo si utilizzano i codici L168 o L169, rispettivamente per il personale iscritto al Fondo elettrici e per quello iscritto al Fondo telefonici, con la dicitura "REC F.P. art.8, c.2 L.407/90";
  • per le altre contribuzioni si utilizza il codice L176 con la dicitura "REC art.8, c. 2 L.407/90".

Anche in questo caso il criterio di calcolo resta invariato: dal contributo versato in precedenza va sottratta la sola quota datoriale fissa prevista per gli apprendisti, mentre non va operato alcun recupero sulla quota a carico del lavoratore.

Istruzioni per i periodi correnti

Per le denunce relative ai periodi correnti, le imprese operanti nelle circoscrizioni interessate devono compilare il mod. DM10/2 seguendo le indicazioni contenute nel manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989", in particolare alle pagine 18, 19 e 29, con riferimento ai codici 153, 253, 053, Y53, S140, S150 e S142, nei casi previsti.

Limite di età

La circolare richiama infine che, nel territorio contemplato dal decreto, l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino al compimento del 32° anno di età.

Punti principali

Ambito dell’agevolazione contributiva

Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 1 gennaio 1992 e sino al 31 dicembre 1992, nelle circoscrizioni di Codigoro, Cesena e Riccione, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro è fissata nella misura prevista per gli apprendisti.

Soggetti che possono beneficiarne

L’agevolazione spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro. Le imprese artigiane ne beneficiano comunque, indipendentemente dalla circoscrizione in cui operano.

Durata del beneficio

L’agevolazione compete per le assunzioni aventi decorrenza nell’anno 1992 e continua per tutta la durata del contratto di formazione e lavoro, anche se questo prosegua e scada in un anno successivo nel quale non si registri la stessa situazione occupazionale.

Recupero dei contributi versati in eccedenza

Le imprese che, prima dell’emanazione del decreto, abbiano applicato le riduzioni di cui all’art. 8, commi 1 o 3, della legge n. 407/1990, possono conguagliare i contributi versati in eccedenza con una denuncia contributiva successiva alla circolare e comunque entro il 20 febbraio 1993.

Modalità di esposizione nel mod. DM10/2

Per il recupero delle differenze contributive nel quadro D del mod. DM10/2 deve essere utilizzato un rigo in bianco preceduto dal codice L176 e dalla dicitura "REC art.8, C.2 L.407/90". Per i lavoratori iscritti ai fondi di previdenza elettrici o telefonici devono essere usati rispettivamente i codici L168 e L169 con la dicitura "REC F.P. art.8, c.2 L.407/90" per la quota relativa al fondo, e il codice L176 per le altre contribuzioni.

Criterio di calcolo del conguaglio

Nel determinare le differenze da recuperare occorre sottrarre, dai contributi versati per i periodi pregressi, la sola quota datoriale dovuta nella misura fissa prevista per gli apprendisti. Nessun conguaglio deve essere effettuato sulla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che resta quella ordinaria.

Istruzioni operative per i periodi correnti

Per i periodi correnti, nella compilazione del DM10/2, le imprese devono attenersi alle modalità indicate nel manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989", alle pagine 18, 19 e 29, con riferimento ai codici 153, 253, 053, Y53, S140, S150 e S142, ove applicabili.

Limite di età per l’assunzione

Nel territorio considerato dal decreto, l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino all’età di 32 anni.

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