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Circolare

Circolare numero 6 del 11-1-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni operative per l’accreditamento figurativo dei periodi di integrazione salariale agricola spettanti ai lavoratori con qualifica di impiegati e quadri. Poiché per tali categorie il trattamento è erogato sempre con pagamento diretto da parte dell’Istituto, la contribuzione figurativa viene determinata automaticamente sulla base di dati aggiuntivi da comunicare dai datori di lavoro tramite il modello I.S.AGR.1 bis opportunamente integrato. Sono inoltre indicati i dati da inserire, il criterio di calcolo della copertura figurativa e alcune indicazioni transitorie in attesa della procedura automatizzata e delle istruzioni contabili successive.

accreditamento figurativo delle integrazioni salariali agricole per impiegati e quadri

Accreditamento figurativo delle integrazioni salariali agricole per impiegati e quadri

La circolare detta le istruzioni operative per il riconoscimento figurativo dei periodi di integrazione salariale agricola spettanti ai lavoratori con qualifica di impiegati e quadri. L’intervento si colloca nel quadro dell’estensione delle integrazioni salariali a tali categorie e chiarisce le modalità di raccolta dei dati necessari al calcolo automatico della contribuzione figurativa.

Ambito normativo e soggetti interessati

Le disposizioni vigenti in materia di integrazioni salariali ordinarie, originariamente riferite agli operai dipendenti da aziende industriali e agricole, da aziende industriali ed artigiane dell’edilizia e affini, nonché da aziende esercenti attività di escavazione di materiali lapidei, sono estese anche agli impiegati e ai quadri. La circolare richiama inoltre l’art. 21 della legge, che disciplina particolari trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori impiegati e operai del settore agricolo.

Le istruzioni fornite riguardano specificamente l’accreditamento figurativo dei periodi di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri, i quali restano soggetti al regime assicurativo secondo le norme comuni e hanno quindi diritto all’accredito con le stesse tecniche e modalità previste per il settore non agricolo.

Modalità di erogazione e determinazione della contribuzione figurativa

La circolare precisa che, per queste categorie del settore agricolo, l’integrazione salariale viene sempre corrisposta dall’Istituto mediante pagamento diretto. Proprio per tale ragione, la contribuzione figurativa è determinata automaticamente, ma richiede l’acquisizione di alcuni dati aggiuntivi da parte del datore di lavoro.

I dati necessari sono due:

  • il numero delle settimane di calendario caratterizzate da assenza di qualsiasi retribuzione da parte del datore di lavoro, nelle quali sono compresi i giorni per i quali viene richiesta l’integrazione salariale agricola;
  • l’importo complessivo delle quote di retribuzione eventualmente corrisposte dal datore di lavoro per i giorni di sospensione per i quali viene chiesta l’integrazione salariale.

Compilazione del modello I.S.AGR.1 bis

Le informazioni richieste devono essere comunicate dai datori di lavoro mediante il modello I.S.AGR.1 bis, già previsto dalla circolare 7 novembre 1971, n. 256, opportunamente integrato. La circolare indica espressamente che:

  • nello spazio riservato alle generalità del lavoratore deve risultare comunque la qualifica di impiegato o quadro;
  • sotto il riquadro "N. giornate retribuite" devono essere inseriti i dati relativi alle "settimane di calendario senza alcuna retribuzione a carico del datore di lavoro" e all’"eventuale retrib. corrisposta nelle gg. di integraz. L. ...", secondo il fac-simile allegato alla circolare.

Criterio di calcolo dell’accredito figurativo

Per la copertura figurativa, a ciascun lavoratore viene attribuito:

  • un numero di contributi settimanali pari al numero delle settimane prive di retribuzione indicate al punto 1;
  • un importo complessivo di retribuzioni figurative pari al prodotto tra la retribuzione giornaliera cui è riferita l’integrazione salariale e le giornate di percezione dell’integrazione stessa, detratte le somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro.

In sostanza, il dato contributivo figurativo viene ricostruito sulla base delle settimane di sospensione non retribuite e delle giornate di effettiva fruizione dell’integrazione, con abbattimento delle eventuali somme già corrisposte dal datore di lavoro.

Sospensioni non concluse e aggiornamento dei dati

La circolare disciplina anche il caso in cui la sospensione lavorativa non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di integrazione salariale. In tale ipotesi, il datore di lavoro deve confermare il protrarsi della sospensione per i giorni successivi alla domanda, indicando le giornate di sospensione effettivamente verificatesi. Contestualmente, deve confermare i dati già comunicati relativi alle settimane prive di retribuzione e alle eventuali somme corrisposte, oppure segnalare le variazioni intervenute.

Adempimenti degli uffici e istruzioni successive

Le S.A.P. sono incaricate di diffondere le presenti istruzioni nel modo ritenuto più opportuno, per garantirne la corretta applicazione. La circolare rinvia inoltre a successive comunicazioni per quanto riguarda:

  • la procedura automatizzata di rilevazione e accredito della contribuzione figurativa;
  • le istruzioni di carattere contabile.

In attesa di tali ulteriori indicazioni, le S.A.P. devono mantenere le pratiche in apposita evidenza. La circolare segnala infine che, per difficoltà tecniche, è stata acquisita priva dell’allegato e che pertanto occorre fare riferimento al supporto cartaceo.

Punti principali

Estensione delle integrazioni salariali e ambito soggettivo

Le disposizioni sulle integrazioni salariali ordinarie, già previste per operai di aziende industriali e agricole, edilizie e affini, nonché per aziende di escavazione di materiali lapidei, sono estese ai lavoratori impiegati e quadri. L’art. 21 della legge richiamata disciplina inoltre trattamenti particolari di integrazione salariale per il settore agricolo. Le istruzioni riguardano l’accreditamento figurativo dei periodi di integrazione salariale per i lavoratori agricoli appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri, assoggettati al regime assicurativo secondo le norme comuni.

Modalità di determinazione della contribuzione figurativa

Per gli impiegati e quadri agricoli la contribuzione figurativa viene determinata automaticamente, poiché le integrazioni salariali agricole per tali categorie sono sempre corrisposte dall’Istituto mediante pagamento diretto. Per consentire il calcolo sono necessari dati ulteriori relativi alle settimane senza retribuzione e alle eventuali somme comunque corrisposte dal datore di lavoro nei giorni di sospensione.

Dati da comunicare con il modello I.S.AGR.1 bis

I datori di lavoro devono trasmettere i dati richiesti utilizzando il modello I.S.AGR.1 bis, previsto dalla circolare 7 novembre 1971, n. 256, opportunamente integrato. Nella sezione delle generalità del lavoratore deve risultare comunque la qualifica di impiegato o quadro. Sotto il riquadro "N. giornate retribuite" devono essere indicati: "settimane di calendario senza alcuna retribuzione a carico del datore di lavoro n. ..." e "eventuale retrib. corrisposta nelle gg. di integraz. L. ...".

Criterio di accredito figurativo

Per la copertura figurativa a ciascun lavoratore viene attribuito un numero di contributi settimanali pari alle settimane prive di retribuzione di cui al dato n. 1. L’importo complessivo delle retribuzioni figurative è pari al prodotto tra la retribuzione giornaliera di riferimento dell’integrazione salariale e le giornate di percezione dell’integrazione stessa, al netto delle somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro indicate al punto 2.

Sospensioni in corso alla data di domanda

Quando la sospensione non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di integrazione salariale, i datori di lavoro devono confermare anche per i giorni successivi il protrarsi della sospensione, indicando le giornate di sospensione effettivamente verificatesi. In tale sede devono confermare i dati di cui ai punti 1 e 2 oppure comunicare eventuali variazioni.

Adempimenti delle S.A.P. e disciplina transitoria

Le S.A.P. devono dare ampia diffusione delle istruzioni per assicurarne la corretta applicazione. Per la procedura automatizzata di rilevazione e accredito della contribuzione figurativa e per le istruzioni contabili la circolare rinvia a successive comunicazioni. In attesa di tali indicazioni, le S.A.P. devono tenere le pratiche in apposita evidenza. La circolare segnala infine che, per difficoltà tecniche, è acquisita senza allegato e rinvia al supporto cartaceo.

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