Circolare numero 3 del 5-1-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna i criteri di lavorazione delle pensioni in regime internazionale alla luce delle innovazioni intervenute in materia comunitaria e convenzionale. Interviene sul ricalcolo della pensione virtuale, sul calcolo delle pensioni ai superstiti e degli orfani in ambito C.E.E., sul riesame delle domande connesse alla riunificazione tedesca e su alcuni chiarimenti applicativi, tra cui la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia, l’uso dei periodi inferiori all’anno e il recupero di indebiti per integrazione al trattamento minimo.
Nuovi criteri operativi per le pensioni in regime internazionale e chiarimenti applicativi
Nuovi criteri operativi per le pensioni in regime internazionale
La circolare interviene su alcune questioni applicative emerse nel settore delle pensioni in regime internazionale, alla luce delle innovazioni normative intervenute in ambito comunitario, convenzionale e nazionale. L’obiettivo è uniformare i criteri di lavorazione delle pratiche e fornire chiarimenti su casi ricorrenti, anche in rapporto a precedenti messaggi e circolari dell’Istituto.
Ricalcolo della pensione virtuale
In materia di pensioni in regime internazionale, viene precisato che il ricalcolo della pensione virtuale non è generale, ma deve essere effettuato soltanto nei casi espressamente previsti dal Regolamento C.E.E. n. 1408/1971, e cioè:
- articolo 49, paragrafi 2 e 3, relativo all’acquisto o alla perdita del diritto a una prestazione estera;
- articolo 51, paragrafo 2, relativo alle modifiche legislative delle norme di calcolo delle pensioni.
Lo stesso criterio si applica alle pensioni in convenzione bilaterale, con la specifica eccezione delle pensioni in Convenzione italo-svizzera, per le quali non deve essere eseguito il ricalcolo della pensione virtuale.
Resta fermo che, nei casi di ricostituzione per computo di periodi assicurativi anteriori alla decorrenza e non considerati nella misura della pensione, la pensione virtuale va comunque ricalcolata. In tali ipotesi, essa sarà poi o meno integrata al trattamento minimo in funzione della situazione già esistente al momento della prima liquidazione.
Pensioni ai superstiti
Per le pensioni ai superstiti di titolari di pensioni in regime internazionale, la circolare stabilisce che si seguano i criteri ordinari vigenti in ambito nazionale per la generalità delle pensioni ai superstiti, salvo le particolarità previste per le pensioni orfanili in regime C.E.E.
Il calcolo avviene applicando al prorata di pensione spettante al dante causa alla data del decesso l’aliquota prevista in relazione al numero e al grado di parentela dei superstiti aventi diritto. L’importo così determinato costituisce il prorata spettante ai superstiti e può essere integrato al trattamento minimo, se ne ricorrono i presupposti di legge.
Per le pensioni da liquidare con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1991 a favore di superstiti di pensionato che abbiano beneficiato del cumulo tra contributi italiani ed esteri, l’importo della pensione del dante causa deve essere preventivamente suddiviso nei suoi elementi componenti secondo i criteri già indicati nei precedenti messaggi richiamati. Solo dopo tale scomposizione l’aliquota dei superstiti va applicata sul prorata della pensione diretta così determinato.
Pensioni orfanili in regime C.E.E.
Per gli orfani residenti in Italia titolari di prestazione comunitaria si applicano gli articoli 78 e 79 del Regolamento C.E.E. n. 1408/1971. In questi casi l’onere della prestazione è interamente a carico dell’Istituto, come se il dante causa fosse soggetto alla sola legislazione italiana.
La pensione spettante agli orfani si determina applicando l’aliquota prevista per i figli sulla pensione virtuale del dante causa, calcolata alla decorrenza originaria oppure alla data dell’eventuale ricalcolo. La pensione virtuale deve essere perequata e comprensiva dei benefici accessori spettanti al dante causa, ma senza includere le maggiorazioni sociali.
Per il coniuge superstite, anche nei casi disciplinati da tali norme, restano validi i criteri generali previsti per le pensioni ai superstiti.
Riesame delle domande dopo la riunificazione tedesca
La circolare richiama la disciplina introdotta dal Regolamento C.E.E. n. 1249/92 in tema di riunificazione e riforma pensionistica tedesca. Viene fissato un termine di due anni, a decorrere dal 1 giugno 1992, entro il quale può essere chiesto il riesame:
- delle domande di prestazione in precedenza respinte per ragioni di cittadinanza o residenza;
- delle prestazioni già in corso di godimento.
Il riesame riguarda i soggetti che svolgono o hanno svolto attività nel territorio della ex R.D.T. e deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti C.E.E.. Le prestazioni riconosciute a seguito di riesame non possono avere decorrenza anteriore al 1 novembre 1990, ossia al primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta riunificazione del 3 ottobre 1990.
Se la domanda di riesame è presentata dopo la scadenza del biennio, i diritti decorrono dalla data della domanda secondo le disposizioni nazionali vigenti.
Pensione di vecchiaia derivante dalla trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità
La circolare segnala che, per effetto delle innovazioni intervenute in materia internazionale e nazionale, si verificano con maggiore frequenza casi in cui la pensione di vecchiaia in regime internazionale derivante dalla trasformazione di un assegno ordinario di invalidità risulta di importo inferiore all’assegno già in pagamento.
In tali ipotesi si applica per analogia il criterio già utilizzato per le pensioni di vecchiaia con decorrenza dall’1 febbraio 1991 derivanti da trasformazione di assegno di invalidità con anzianità contributiva inferiore all’anno. Pertanto, se l’importo della pensione di vecchiaia è inferiore a quello dell’assegno ordinario di invalidità in godimento alla data della trasformazione, deve essere messo in pagamento, come pensione di vecchiaia, l’importo dell’assegno stesso.
Utilizzo dei periodi di contribuzione inferiori a un anno
Viene ribadito che i periodi di contribuzione inferiori a 52 settimane, maturati sotto la legislazione italiana, non possono essere utilizzati dall’Italia ad altri fini quando l’assicurato abbia già ottenuto una pensione a carico di uno Stato C.E.E. o di uno Stato convenzionato con regole di totalizzazione analoghe a quelle comunitarie.
In particolare, tali periodi:
- restano utilizzabili dall’istituzione estera interessata;
- non possono essere cumulati con altra contribuzione successiva;
- non possono essere considerati per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
La contribuzione successiva alla decorrenza della pensione estera può invece essere utilizzata per perfezionare i requisiti di una domanda di prosecuzione volontaria oppure, se pari ad almeno un anno, per una nuova domanda di pensione in convenzione internazionale.
Recupero di indebiti connessi all’integrazione al trattamento minimo
La circolare richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 4612 del 15 aprile 1992, che ha escluso l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 52 della legge n. 88/1989 ai casi di indebiti derivanti dall’art. 8 della legge n. 153/1969, concernente l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni in regime internazionale.
Il principio conferma l’orientamento già espresso dall’Istituto: la sanatoria non opera quando le somme siano state erogate a titolo di integrazione al trattamento minimo e risultino poi non dovute per effetto della successiva concessione di una prestazione estera, in assenza di errore imputabile all’Istituto.
Indicazioni operative richiamate
La circolare richiama anche alcuni precedenti messaggi e chiarimenti operativi già diffusi dall’Istituto, che devono essere letti in coordinamento con i nuovi criteri. In particolare, viene precisato che, nei casi in cui non debba più procedersi a un nuovo calcolo della pensione virtuale, i dati da riportare nei programmi automatizzati restano quelli già indicati in occasione delle prime liquidazioni o delle pensioni dirette.
Punti principali
Ricalcolo della pensione virtuale
Si chiarisce che, per le pensioni in regime internazionale, il ricalcolo della pensione virtuale va effettuato solo nei casi previsti dagli articoli 49, paragrafi 2 e 3, e 51, paragrafo 2, del Regolamento C.E.E. n. 1408/1971. Lo stesso criterio vale per le pensioni in convenzione bilaterale, con l’eccezione delle pensioni in Convenzione italo-svizzera, per le quali il ricalcolo non deve essere eseguito. Rimane fermo che, in caso di ricostituzione per computo di periodi assicurativi anteriori alla decorrenza e non considerati nella misura della pensione, la pensione virtuale debba comunque essere ricalcolata e poi valutata ai fini dell’integrazione al trattamento minimo secondo la situazione originaria.
Pensioni ai superstiti
Per il calcolo delle pensioni ai superstiti di titolari di pensioni in regime internazionale si applicano i criteri nazionali ordinari, salvo la disciplina specifica delle pensioni orfanili in regime C.E.E.. La pensione ai superstiti si determina applicando al prorata spettante al dante causa l’aliquota corrispondente al numero e al grado di parentela dei superstiti aventi diritto; l’importo così ottenuto costituisce il prorata dei superstiti, integrabile al minimo se ricorrono i requisiti di legge. Per le decorrenze anteriori al 1 febbraio 1991, nei casi di benefici derivanti dal cumulo di contributi italiani ed esteri, l’importo della pensione del dante causa va prima scomposto secondo i criteri indicati nel richiamo operativo, e solo successivamente si applica l’aliquota ai superstiti.
Pensioni orfanili in regime C.E.E.
Per gli orfani residenti in Italia aventi diritto a pensione comunitaria, gli articoli 78 e 79 del Regolamento C.E.E. n. 1408/1971 prevedono che l’onere sia totalmente a carico dell’Istituto, come se il dante causa fosse soggetto alla sola legislazione italiana. La pensione orfanile va quindi calcolata applicando l’aliquota prevista per i figli sulla pensione virtuale del dante causa, determinata alla decorrenza originaria o all’eventuale data di ricalcolo, perequata e comprensiva dei benefici accessori spettanti al dante causa, esclusi però i trattamenti di maggiorazione sociale. Per il coniuge superstite continuano ad applicarsi i criteri generali previsti per le pensioni ai superstiti.
Riesame delle domande dopo la riunificazione tedesca
In relazione alla riunificazione e riforma pensionistica tedesca, il Regolamento C.E.E. n. 1249/92 ha fissato un termine di due anni, decorrente dal 1 giugno 1992, per chiedere il riesame delle domande di prestazione respinte in passato per ragioni di cittadinanza o residenza di soggetti che abbiano svolto attività nella ex R.D.T. Entro lo stesso termine può essere richiesto anche il riesame delle prestazioni già in corso, sempre secondo i Regolamenti C.E.E.. Le prestazioni riconosciute a seguito di riesame non possono comunque decorrere prima del 1 novembre 1990. Se la domanda è presentata oltre il biennio, i diritti sorgono dalla data della domanda secondo la normativa nazionale vigente.
Pensione di vecchiaia da trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità
Alla luce delle novità internazionali e nazionali, può accadere che la pensione di vecchiaia in regime internazionale derivante da trasformazione di assegno ordinario di invalidità risulti inferiore all’assegno in pagamento al momento della trasformazione. In tali casi si applica, per analogia, il criterio già adottato per le pensioni di vecchiaia con decorrenza dall’1 febbraio 1991 derivanti da trasformazione di assegni di invalidità con anzianità contributiva inferiore all’anno: se, per effetto dell’art. 7 della legge n. 407/1990, il nuovo importo è più basso, deve essere posto in pagamento, a titolo di pensione di vecchiaia, l’importo dell’assegno in godimento alla data della trasformazione.
Utilizzo dei periodi inferiori a un anno
I periodi di contribuzione inferiori a 52 settimane maturati sotto la legislazione italiana non possono essere utilizzati dall’Italia per altri fini quando l’assicurato abbia già ottenuto il pensionamento a carico di uno Stato C.E.E. o di uno Stato convenzionato con regole di totalizzazione analoghe a quelle comunitarie. Tali periodi restano utilizzabili dall’istituzione estera interessata e non possono essere cumulati con contribuzione successiva né impiegati per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. La contribuzione successiva alla decorrenza della pensione estera può invece essere utilizzata per perfezionare i requisiti di una domanda di prosecuzione volontaria oppure, se pari ad almeno un anno, per una nuova pensione in convenzione internazionale.
Recupero di indebiti per integrazione al minimo
La circolare recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la sanatoria prevista dall’art. 52 della legge n. 88/1989 non si applica agli indebiti derivanti dall’art. 8 della legge n. 153/1969 in materia di integrazione al trattamento minimo delle pensioni in regime internazionale. Viene ribadito che non opera la sanatoria quando le somme siano risultate non dovute per effetto della concessione di una prestazione estera, in assenza di errore imputabile all’Istituto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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