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Ordinanza

Ordinanza n. 302/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. 30.04.2025, n. 59224/2025, con cui il Comune di Pistoia ha emesso atto di diniego al rilascio di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Edilizio del Comune di Pistoia per la demolizione di alcuni fabbricati esistenti e la costruzione di un nuovo edificio adibito a spazi artigianali; - per quanto occorrer possa, della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, trasmessa con nota prot. 19.03.2025, n. 38518/2025; - di ogni altro atto presupposto o conseguente, ancorché non conosciuto o conoscibile. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AUTOCAMIONABILE S.R.L. l’8.05.2026: - della nota prot. 16.2.2026, n. 17364/2026, con cui il Comune di Pistoia ha disposto la notifica dell’accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino 24.5.2024, n. 640, e l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria; - per quanto occorrer possa, della nota prot. 10.3.2026, n. 26840/2026; - di ogni altro atto presupposto o conseguente, ancorché non conosciuto o conoscibile.

Giustizia amministrativa202502145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire convenzionato e, con motivi aggiunti, accertamento di inottemperanza a ordinanza di demolizione con applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico e proprietari)

Prevale il privato

La controversia

La società e le persone fisiche ricorrenti hanno impugnato il diniego del Comune di Pistoia al rilascio di un permesso di costruire convenzionato, richiesto per demolire alcuni fabbricati esistenti e realizzare un nuovo edificio destinato a spazi artigianali. È stata inoltre contestata, in via eventuale, la comunicazione dei motivi ostativi adottata ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. Con motivi aggiunti sono stati impugnati l'atto con cui il Comune ha disposto la notifica dell'accertamento di inottemperanza a un'ordinanza di demolizione e ripristino e l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, nonché un'ulteriore nota presupposta o connessa. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti né svolge una valutazione analitica del fumus boni iuris.

La decisione

In sede cautelare, il TAR ha ritenuto attuale il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile per lo svolgimento dell'attività dei ricorrenti. Sulla base di tale valutazione, e richiamato l'art. 55 c.p.a., ha accolto la domanda di tutela cautelare, senza illustrare nel testo ulteriori profili relativi al fumus boni iuris o il contenuto puntuale della misura cautelare concessa. Ha fissato l'udienza del 16 giugno 2027 per la trattazione del merito e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento della tutela cautelare collegiale; l'ordinanza accorda la misura considerando attuale il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile per lo svolgimento dell'attività.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    È richiamato in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di permesso di costruire; il testo non contiene una valutazione nel merito della relativa censura.

  • art. 17 del Regolamento Edilizio del Comune di Pistoia

    È indicato quale base regolamentare della richiesta di permesso di costruire convenzionato; il testo non chiarisce l'interpretazione applicata dal giudice.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la tutela può essere accordata quando risulti attuale il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, anche se l'ordinanza non esplicita ulteriori valutazioni sul fumus boni iuris.
  • L'accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito della controversia e deve essere seguito dalla fissazione dell'udienza per la trattazione della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelare

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