Cassazione Civile, Ordinanza n. 10426/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella esattoriale relativa a contributi consortili di bonifica c.d. fissi per l’anno 2016, richiesti da un consorzio su terreni extra-agricoli di proprietà della contribuente ricadenti nel comprensorio consortile. La contribuente aveva sostenuto: l’insussistenza del presupposto del beneficio idraulico, lamentando che l’ente si fosse limitato a invocare l’inclusione dei terreni nel perimetro del comprensorio senza provare l’effettivo incremento di valore o utilità; l’erroneità del criterio di calcolo della contribuzione, parametrato alla rendita catastale e in asserito contrasto con il piano di classifica e con la normativa regionale; la nullità della cartella per difetto di motivazione e per inesistenza della notifica. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte. In appello la Corte di giustizia tributaria regionale ha invece accolto il gravame della contribuente, valorizzando una relazione tecnica redatta per il Comune di Policoro e ritenendo insussistente il beneficio fondiario. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente prospettato come violazione di legge, ma in sostanza diretto a censurare la motivazione della sentenza di appello, sostenendo che il giudice aveva attribuito valore decisivo a uno studio tecnico estraneo alla determinazione del beneficio consortile, senza spiegare perché avesse disatteso le risultanze tecniche contrarie prodotte dal consorzio e una CTU richiamata in altra controversia analoga.
La decisione
La Corte di cassazione ha riqualificato il motivo come censura ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente, ritenendo che la sentenza di appello non rendesse comprensibile il percorso logico-giuridico seguito per attribuire prevalenza alla relazione tecnica del Comune rispetto alle altre acquisizioni istruttorie, tra cui una consulenza tecnica d’ufficio. Ha quindi accolto il ricorso per quanto di ragione, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La censura formalmente proposta come violazione di legge è stata riqualificata, in base al contenuto effettivo delle argomentazioni, come vizio di motivazione riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
art. 860 c.c.
Richiamato quale norma sostanziale relativa ai contributi di bonifica e al presupposto del beneficio fondiario.
artt. 10, 21 e 59, comma 2, R.D. n. 215/1933
Richiamati dal ricorrente come norme che disciplinano la materia dei contributi consortili e la determinazione del beneficio.
art. 18 R.D. n. 523/1904
Richiamato dal ricorrente nel quadro normativo invocato sulla disciplina delle opere idrauliche e della bonifica.
art. 9 L.R. Basilicata n. 1/2017
Richiamato quale parametro regionale sulla contribuzione e sul piano di classifica.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato per affermare che la motivazione deve raggiungere il "minimo costituzionale" ed essere idonea a rendere controllabile il ragionamento decisorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice può fondare la decisione anche su prove tecniche atipiche o su perizie di parte, ma deve spiegare in modo puntuale perché le ritenga attendibili e preferibili rispetto alle altre risultanze istruttorie.
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando pur esistendo graficamente non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione o si limita a una preferenza apodittica tra tesi contrapposte.
- La pretesa contributiva consortile deve essere sorretta da una motivazione che renda comprensibile il nesso tra fondo inserito nel comprensorio, opere di bonifica e beneficio specifico riferibile al bene; non è sufficiente una mera affermazione di adesione a una relazione tecnica senza spiegazione delle ragioni del dissenso verso le risultanze contrarie.
- Quando il contenuto sostanziale della censura mira a denunciare un difetto di motivazione, la Corte può riqualificare il motivo secondo il vizio processuale effettivamente dedotto, indipendentemente dall’etichetta formale utilizzata dalla parte.
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