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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36339/2024 del 30/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Miacci era stato condannato per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 5 d.lgs. n. 74/2000 per non aver presentato le dichiarazioni fiscali relative al 2012, in qualità di amministratore di fatto della L.G.M. Moto s.r.l.. Con il ricorso per cassazione contestava la sentenza per quattro motivi principali: 1) che la società era stata ceduta il 6 dicembre 2012 ad Aldo Pizzi, il quale era obbligato a presentare le dichiarazioni fiscali, e quindi Miacci non poteva essere ritenuto responsabile; 2) mancata assunzione di una prova decisiva concernente il trasferimento delle rimanenze e la gestione della società, che dimostrerebbe che l'amministratore effettivo fosse Pizzi; 3) mancata rinnovazione dell'esame di un teste (m.110 Buffone) rispetto a documenti depositati alla G.d.F.; 4) prescrizione del reato tenuto conto dei giorni di sospensione procedimentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili perché di contenuto fattuale, generici e manifestamente infondati: la Cassazione non può riapprezzare i fatti né sovrapporre una diversa valutazione delle prove e ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito secondo cui Miacci, anche dopo la cessione, continuò a movimentare ingenti somme e di fatto mantenne la gestione. Il quarto motivo sulla prescrizione è stato respinto perché la normativa applicabile (art. 17 comma 1‑bis d.lgs. n. 74/2000) estende il termine di prescrizione a dieci anni e considerando le sospensioni la prescrizione maturerà il 16 luglio 2024; quindi non è prescritta. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la condanna di merito resta impregiudicata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevato come norma che configura il concorso di persone nel reato: la responsabilità di Miacci è stata valutata in concorso con l'amministratore di diritto, pur con assoluzione di quest'ultimo in grado di merito per fatti non costituenti reato.

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che punisce l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali: la Corte ha confermato l'accertamento del reato per l'annualità 2012 a carico di Miacci in qualità di amministratore di fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di ricorso: la Corte ha ribadito che la cassazione vigila sui vizi di motivazione che emergono dal provvedimento impugnato e non consente una rivalutazione dei fatti o delle prove; i motivi che si limitano a fornire una versione alternativa dei fatti sono inammissibili o generici.

  • art. 17, comma 1‑bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    La norma, che ha incrementato di un terzo il termine di prescrizione per i reati fiscali previsti dal decreto, è stata applicata per stabilire che il termine di prescrizione è di dieci anni e, considerati i giorni di sospensione processuale, la prescrizione non era maturata alla data della decisione.

  • art. 150 ss. cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla sospensione dei termini; la Corte ha esaminato il computo dei termini e delle sospensioni ai fini della prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità e per irrogare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non procede a una rinnovata valutazione dei fatti: i motivi basati su una diversa lettura delle prove, senza individuare un vizio intrinseco e specifico nella motivazione del giudice di merito, sono inammissibili.
  • Il ricorrente deve indicare puntualmente il punto di motivazione viziato e spiegare come la presunta illogicità sia desumibile dal provvedimento impugnato; mere affermazioni generiche o alternative ricostruzioni non sono sufficienti.
  • Le eccezioni di mancata acquisizione o di prova decisiva richiedono una precisazione su quali documenti o atti siano stati ignorati e in che modo avrebbero inciso sulla decisione, non una semplice richiesta di rinnovazione dell'esame dei testi.
  • Per i delitti tributari va considerata l'estensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 17, comma 1‑bis, d.lgs. n. 74/2000: il termine aumenta di un terzo rispetto a quello ordinario, e nelle valutazioni di prescrizione devono essere computate le sospensioni previste dal processo.
  • Se si contesta la titolarità o l'effettiva amministrazione di una società dopo una cessione, è necessario provare in modo specifico e documentato che il cedente ha cessato ogni gestione effettiva (assenza di movimentazioni, deleghe operative, accessi ai conti, ecc.), altrimenti i comportamenti successivi possono essere ritenuti indici di prosecuzione dell'attività amministrativa.

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