Cassazione Civile, Ordinanza n. 20804/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall’atto con cui l’Agenzia delle Entrate ha irrogato sanzioni per l’impiego di due lavoratrici non risultanti dalle scritture obbligatorie, in violazione della normativa sul lavoro irregolare. In primo grado l’opposizione del datore di lavoro era stata accolta, ma la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione dell’Amministrazione e ha respinto l’opposizione, ritenendo non superata la presunzione legale sulla decorrenza del rapporto di lavoro "in nero" e dichiarando inammissibile l’appello incidentale del datore per difetto di specificità. In cassazione il ricorrente ha dedotto: questione di legittimità costituzionale sulla composizione del collegio d’appello con giudici ausiliari; violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell’appello principale dell’Agenzia; erronea declaratoria di inammissibilità del proprio appello incidentale; vizi di motivazione e violazione delle regole di valutazione della prova, sostenendo che le dichiarazioni delle lavoratrici non potessero essere ritenute inattendibili e che la Corte d’appello avesse applicato impropriamente principi del processo tributario; infine, ha contestato la quantificazione della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la questione sulla composizione del collegio d’appello, richiamando la giurisprudenza costituzionale che consente, in via transitoria, l’operatività dei giudici ausiliari sino al completamento della riforma della magistratura onoraria. Ha poi reputato infondato il motivo relativo all’appello principale dell’Agenzia, affermando che l’atto d’appello era specifico perché individuava chiaramente il capo impugnato e le ragioni di dissenso sulla quantificazione del quantum debeatur e sulla valutazione del materiale probatorio. Ha confermato anche la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale del ricorrente, perché meramente riproduttivo delle difese di primo grado e non confrontato con la motivazione del tribunale. Quanto ai motivi sulla prova, ha escluso violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo non apparente, valorizzando il contenuto stereotipato e poco circostanziato delle dichiarazioni delle lavoratrici, valutazione non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale strettamente inteso. L’ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova non risultante dalla sentenza impugnata né adeguatamente dedotta nei gradi di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, d.l. 12/2002 conv. in L. 73/2002
impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
La presunzione legale sulla durata del rapporto di lavoro irregolare opera se il datore non fornisce prova idonea della effettiva durata del rapporto.
art. 342 c.p.c.
L’appello è specifico se consente di individuare chiaramente il quantum appellatum, i capi censurati e le ragioni di dissenso rispetto alla decisione di primo grado.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Può essere invocato per denunciare nullità processuali, ma non per ottenere una nuova valutazione del merito probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla revisione della valutazione delle prove.
art. 111 Cost.
La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta il dissenso sul merito della valutazione probatoria.
art. 115 c.p.c.
Impone che la decisione si fondi su prove ritualmente acquisite; non riguarda il modo in cui il giudice valuta le prove ritualmente in atti.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono, o viceversa.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo nei casi estremi di assenza di motivazione, motivazione apparente o incomprensibile.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il procedimento di trattazione in camera di consiglio e per il deposito dell’ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
art. 32 d.lgs. 116/2017
Richiamato quale termine di completamento del riordino della magistratura onoraria entro cui opera la disciplina transitoria valorizzata dalla Corte costituzionale.
artt. 62-72 d.l. 69/2013 conv. in L. 98/2013
Sono stati ritenuti compatibili, in via transitoria, con la Costituzione nella parte in cui consentono la partecipazione dei giudici ausiliari fino al completamento del riordino della magistratura onoraria.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il requisito di specificità è soddisfatto quando l’atto consenta di individuare con chiarezza i capi impugnati, il perimetro del devolutum e le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado, anche senza formule sacramentali.
- L’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità può essere rilevata anche in cassazione, ma solo se la questione è deducibile dagli atti e non richiede nuovi accertamenti di fatto.
- La mera riproposizione delle difese svolte in primo grado, senza confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, non integra un valido appello incidentale specifico.
- La valutazione delle prove, la loro attendibilità e la scelta degli elementi ritenuti decisivi appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituite in cassazione da una rivalutazione del materiale istruttorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per il solo fatto che il giudice abbia attribuito una diversa forza persuasiva alle prove, ma solo quando abbia utilizzato prove non introdotte o attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ricorre soltanto nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente contestare la maggiore o minore persuasività della motivazione.
- In tema di lavoro irregolare, la prova della durata effettiva del rapporto idonea a superare la presunzione legale deve essere concreta, specifica e attendibile; dichiarazioni generiche, stereotipate o poco circostanziate possono essere ritenute insufficienti.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che non risultino dalla sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi specificamente dove e come le abbia già dedotte nei gradi di merito.
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