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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11825/2020 del 18/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva acquistato la nuda proprietà di un terreno con atto del 20/03/20107. Con avviso di rettifica, l’Agenzia delle Entrate aveva aumentato da 18.000 a 30.000 euro il valore dichiarato del terreno, recuperando la maggiore imposta di registro oltre a sanzioni e interessi. In primo grado il contribuente aveva impugnato l’avviso; la Commissione tributaria centrale di Firenze, con sentenza depositata il 16/02/2015, aveva accolto l’appello dell’Agenzia, riformando la decisione di primo grado e ritenendo valida la notifica, inammissibile la censura di difetto di motivazione e infondate le contestazioni sulla delega del sottoscrittore e sull’istruttoria. In Cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la notifica dell’avviso fosse invalida perché non era stata notificata contestualmente la delega alla sottoscrizione; con il secondo, terzo e quarto ha lamentato omessa pronuncia sulle doglianze relative alla motivazione dell’avviso, alla violazione degli artt. 6 e 7 della L. n. 212/2000 e all’insufficienza o erroneità dell’istruttoria e della valutazione del valore del terreno.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: l’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 non impone la notifica della delega insieme all’avviso. La nullità per difetto di sottoscrizione rileva se manca la sottoscrizione o se l’avviso è sottoscritto da un soggetto privo di valida legittimazione; nel caso concreto, la contestazione riguardava soltanto la mancata notificazione della delega e non la legittimazione del funzionario, e l’Amministrazione aveva prodotto in giudizio l’ordine di servizio con nominativo del delegato e limiti della delega. I restanti motivi, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili: la censura sulla motivazione dell’avviso non ne riportava il contenuto, neppure in sintesi, in violazione dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione; quella sulla valutazione del terreno mirava a ottenere una nuova valutazione di merito del metodo comparativo, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato. Il contribuente è stato condannato a rimborsare all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro per compensi oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973

    In conclusione, non può ritenersi affetto da nullità l’avviso di rettifica sottoscritto da un delegato da parte del titolare del relativo potere di emissione in assenza della notifica, unitamente a tale avviso, dell’atto di delega.

    La mancata notificazione al contribuente dell’atto di delega insieme all’avviso non determina la nullità dell’atto, se questo è sottoscritto da un delegato del titolare del potere. La nullità attiene all’assenza della sottoscrizione o alla sottoscrizione da parte di un soggetto non legittimato.

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    Quanto alla censura relativa al presunto vizio di motivazione dell’avviso di rettifica si osserva che il ricorrente nel ricorso non ha riportato, neanche sinteticamente, la motivazione dell’avviso, violando in tal modo i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6.

    Il ricorso per cassazione che contesta la motivazione di un avviso deve esporre il contenuto dell’atto, anche mediante una sintesi, così da rendere specifica e verificabile la censura; la mancata esposizione comporta l’inammissibilità.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, va dato atto dell’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • L’avviso di accertamento o rettifica sottoscritto da un funzionario delegato non è nullo per il solo fatto che l’atto di delega non sia stato notificato al contribuente insieme all’avviso; la nullità per difetto di sottoscrizione presuppone l’assenza della sottoscrizione o la mancanza di valida legittimazione del sottoscrittore.
  • Quando il contribuente contesta la legittimazione del funzionario delegato a sottoscrivere l’avviso, l’Amministrazione può dimostrare la delega anche in giudizio producendo l’ordine di servizio che identifichi il delegato e i limiti oggettivi della delega.
  • La censura in cassazione relativa al difetto di motivazione di un atto impositivo è inammissibile se il ricorrente non ne espone il contenuto, anche sinteticamente, impedendo di verificare la critica proposta.
  • La richiesta di riesaminare la correttezza della valutazione di merito del valore di un bene e del metodo comparativo seguito dall’Amministrazione non può essere devoluta alla Corte di cassazione come se fosse un nuovo giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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