Ordinanza n. 1084/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito MIM) - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale del personale scolastico n. 2939 del 9.10.2025 di indizione del “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023 n. 205” nella parte in cui all'art. 4 rubricato “Requisiti di ammissione al concorso” recita “Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente”, non consentendo ai ricorrenti i quali si sono iscritti nell'a.a. 2024/2025 ai Corsi di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli alunni con disabilità (X ciclo TFA Sostegno) e ne stanno frequentando i corsi - la partecipazione, con riserva di conseguimento del titolo, al concorso per i posti di scuola secondaria di primo e di secondo grado , così come invece è stato consentito, dal seguente comma 8, ai docenti iscritti ai percorsi di specializzazione più brevi, ex artt. 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, (convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2024) possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti di sostegno coloro che sono iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dalla normativa vigente”; e nella parte in cui, essendo previsto all'art. 10, rubricato “Istanze di partecipazione: Termine e modalità di presentazione delle domande”, comma 3, che “I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico per il reclutamento […]”, non consente ai ricorrenti di poter indicare i requisiti in attesa di conseguimento e, pertanto, di poter procedere alla presentazione della domanda: QUALI ATTI PRESUPPOSTI -del D.M. n. 205 del 26.10.2023 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno […]” nella parte in cui all'art. 3, comma 1 lettera a, rubricato “Requisiti di ammissione”, prevede che “Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente” e non invece, quanto previsto al comma 8 “Al concorso di cui al presente comma possono partecipare, con riserva di conseguimento del titolo di accesso alla procedura, anche coloro che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano comunque iscritti al percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis del Decreto Legislativo e non abbiano ancora concluso l'acquisizione dei 30 CFU/CFA previsti per l'accesso al concorso. La riserva è sciolta positivamente qualora i 30 CFU/CFA siano conseguiti entro il 30 giugno dell'anno scolastico antecedente a quello della nomina a tempo determinato di cui all'articolo 18-bis, comma 4, del Decreto Legislativo”, e nella parte in cui, essendo previsto all'art. 13, comma 2 rubricato “Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi” che “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione” non consentiva ai ricorrenti di poter indicare i requisiti in attesa di conseguimento e, pertanto, di poter procedere alla presentazione della domanda; nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale; NONCHÈ PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a partecipare, con riserva di conseguimento del titolo, alle prove concorsuali per il reclutamento del personale docente, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi del D.D.G. n. n. 2939 del 9.10.2025 e del D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dipartimentale MIM n. 2939 del 9 ottobre 2025, nonché il D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023, nella parte in cui ammettono al concorso per i posti di sostegno soltanto i candidati già in possesso del titolo di specializzazione alla scadenza della domanda e non consentono agli iscritti ai corsi ordinari di specializzazione di partecipare con riserva di conseguimento del titolo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le disposizioni del bando e del decreto ministeriale che subordinano l'ammissione al concorso per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado al previo conseguimento del titolo di specializzazione, contestando il mancato riconoscimento della possibilità di partecipare con riserva durante la frequenza del X ciclo TFA sostegno. Hanno evidenziato che una possibilità analoga sarebbe stata prevista per i docenti iscritti ai percorsi di specializzazione più brevi disciplinati dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge n. 71/2024. È stata inoltre contestata la disciplina telematica delle domande, nella parte in cui non consentiva di indicare requisiti ancora in corso di conseguimento e, conseguentemente, di presentare la candidatura. È stata domandata anche la declaratoria del diritto a partecipare con riserva alle prove concorsuali. La domanda cautelare è stata proposta ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza esaminare, neppure in via provvisoria, le questioni di rito e di merito relative alla legittimità delle disposizioni impugnate. La decisione è fondata sull'assenza del periculum in mora: le prove scritte del concorso erano già state svolte e l'ammissione con riserva non risultava più concretamente possibile senza alterare l'ordinario svolgimento della procedura concorsuale, coinvolgente un numero indeterminato e presumibilmente consistente di terzi. Nella comparazione degli interessi, il giudice ha quindi ritenuto prevalente l'esigenza di non stravolgere la procedura. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti cautelari, con particolare riferimento al periculum in mora e alla comparazione degli interessi.
D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, art. 3
Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno ... i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione ...
La disposizione è stata impugnata nella parte in cui richiede il previo superamento del percorso di specializzazione e non prevede, per gli iscritti ai corsi ordinari, la partecipazione con riserva di conseguimento del titolo.
D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, art. 13, comma 2
I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ... Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione
La disposizione è stata contestata perché il sistema di presentazione telematica non avrebbe consentito ai ricorrenti di indicare il requisito di specializzazione in corso di conseguimento.
decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, artt. 6 e 7, convertito dalla legge n. 106/2024
Le disposizioni sono richiamate quali disciplina dei percorsi di specializzazione più brevi per i cui iscritti il bando avrebbe consentito la partecipazione con riserva.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le prove scritte di una procedura concorsuale siano già state svolte, l'ammissione con riserva del ricorrente può essere negata per assenza di periculum in mora qualora essa richieda di alterare l'ordinario iter concorsuale e incida sulla posizione di un numero indeterminato e presumibilmente consistente di altri partecipanti.
- La comparazione cautelare degli interessi può condurre al rigetto della domanda quando la misura richiesta, oltre a incidere sull'amministrazione, sia idonea a stravolgere lo svolgimento già avanzato della procedura concorsuale e a coinvolgere significativamente soggetti terzi.
- Il rigetto della domanda cautelare per difetto di periculum in mora non comporta, di per sé, una decisione sulle questioni di rito e di merito relative alla legittimità dell'atto impugnato, che restano impregiudicate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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