Cassazione Penale, Sentenza n. 11076/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di riesame che aveva aggravato o confermato misure cautelari disposte per fatti riconducibili a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e reati collegati. Le censure principali hanno riguardato: 1) insufficiente motivazione e violazione delle norme relative all'adozione della custodia cautelare (art. 274 c.p.p., art. 275 c.p.p.), in particolare mancanza di prova del pericolo di reiterazione del reato e dell'attualità di tale pericolo; 2) carenza o manifesta illogicità nella valutazione della gravità indiziaria e nell'attribuzione di ruoli associativi (contestata soprattutto da Filippo, Musano e Mannini che sostenevano ruoli marginali o atti occasionali); 3) mancata considerazione degli elementi di fatto favorevoli ai ricorrenti (decorso del tempo, interruzione dei rapporti, attività lavorative lecite, esito positivo di misure alternative come affidamento in prova). Alcuni ricorrenti hanno altresì contestato specifiche qualificazioni della natura dello stupefacente o la provenienza delle deduzioni probatorie (es. distinzione hashish/cocaina).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi complessivamente infondati e ha rigettato tutte le impugnazioni. Ha confermato i principi applicati dal Tribunale di Genova: per i reati previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/1990 opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p., non superata dalle censure difensive che si limitavano al solo decorso del tempo o a ricostruzioni alternative dei fatti. La Corte ha ritenuto adeguata e sufficientemente motivata la valutazione sulla gravità indiziaria e sul pericolo di reiterazione, ricordando che elementi come disponibilità di mezzi (depositi, automezzi con doppiofondo), precedente attività criminosa e ruoli di custodia/depósito sono idonei a fondare la misura. Di conseguenza sono state confermate le misure disposte in sede di riesame: custodia in carcere per Luigi e Antonio Mastrosimone e per Enrico Mannini; arresti domiciliari per Filippo Mastrosimone; obbligo di dimora per Fortunato Musano. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina le esigenze cautelari generali (in particolare il pericolo di reiterazione); la Corte conferma che la valutazione richiede concretezza e attualità ma si applica la presunzione speciale quando prevista da norme successive
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Per i reati indicati (fra cui l'art. 74 d.P.R. 309/1990) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; tale presunzione non viene superata dal solo decorso del tempo senza elementi concreti e specifici a fondare la prova contraria
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione e l'adeguatezza della misura; la Corte osserva che il giudice deve valutare criteri oggettivi e soggettivi e motivare la scelta della misura, ma nel caso di specie la motivazione è ritenuta sufficiente
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Configura l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la giurisprudenza richiamata riconosce che non è necessaria un'organizzazione complessa: è sufficiente una struttura anche rudimentale con risorse e mezzi stabili
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sui delitti di traffico e detenzione illecita di stupefacenti; utilizzata per contestare i fatti-reato e per valutare la gravità indiziaria
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; citato per i profili di partecipazione alle singole condotte materiale
art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. 309/1990
Circostanze aggravanti applicabili ai reati in materia di stupefacenti quando sussistono specifiche condizioni; rilevata nei capi contestati
Massime di principio
- Per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) sussiste una presunzione relativa di esigenze cautelari: il semplice decorso del tempo non è sufficiente a superarLa, occorrono elementi concreti che dimostrino la cessazione del pericolo
- La valutazione del pericolo di reiterazione richiede una prognosi complessiva che tenga conto non solo della data dell'ultimo reato-fine ma anche della posizione personale (precedenti, ruolo nell'organizzazione), delle risorse e degli strumenti predisposti (depositi, automezzi attrezzati), e di qualsiasi elemento che evidenzi stabilità o reinserimento nel circuito criminoso
- Condotte di messa a disposizione di locali, mezzi, o la partecipazione a manomissioni/organizzazioni logistiche (es. doppiofondo, magazzino) sono indici forti di partecipazione stabile e giustificano misure cautelari più incisive
- In sede di cassazione le censure sulla valutazione dei fatti sono ammesse solo se denunciano violazione di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione; una diversa ricostruzione dei fatti, priva di tali profili, è generalmente inammissibile
- Per opporsi con successo a misure cautelari in casi simili è necessario fornire prove concrete e aggiornate che dimostrino la cessazione dei rapporti con l'associazione o il positivo e stabile reinserimento in attività lecite, non limitandosi a argomentazioni generiche o al mero decorso del tempo
- La proporzionalità della misura deve essere adeguatamente motivata e il giudice può modulare la misura (carcere, domiciliari, obbligo di dimora) in relazione alla personalità dell'indagato e al contributo accertato all'attività del sodalizio
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