Ordinanza n. 161/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso il 24 giugno 2025, non notificato al ricorrente, con cui veniva disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla medesima Prefettura in favore dell'istante, con codice pratica -OMISSIS--OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato dalla Prefettura
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio del 24 giugno 2025 con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il lavoratore era regolarmente entrato in Italia dopo l'ottenimento del nulla osta e del visto di ingresso e che il futuro datore di lavoro aveva rinunciato all'assunzione. La questione cautelare concerneva quindi la legittimità della revoca del nulla osta e, in particolare, se la rinuncia del datore di lavoro impedisca al lavoratore straniero di soggiornare in Italia oppure consenta il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La Sezione richiama un proprio orientamento, conforme a Consiglio di Stato, secondo cui la rinuncia all'assunzione non preclude il soggiorno del lavoratore già regolarmente entrato, ma dà conto dell'esistenza di pronunce del Consiglio di Stato di segno contrario. La questione è stata ritenuta bisognosa di approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca del nulla osta. Il giudice ha rilevato la presenza di un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità, per il lavoratore straniero regolarmente entrato in Italia con nulla osta e visto, di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando il datore di lavoro rinunci all'assunzione; tale questione non è stata definita nel merito, perché richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare. È stato ravvisato anche un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della revoca. La trattazione di merito è stata fissata per il 10 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della valutazione sommaria propria della fase cautelare, il TAR ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato ravvisando un pregiudizio grave e irreparabile e una questione meritevole di approfondimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un lavoratore straniero è regolarmente entrato in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e del visto di ingresso, la rinuncia del futuro datore di lavoro all'assunzione non esclude necessariamente la possibilità di soggiorno del lavoratore né, secondo l'orientamento richiamato dal giudice, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- In presenza di un contrasto giurisprudenziale sulla sorte del nulla osta al lavoro subordinato dopo la rinuncia all'assunzione da parte del datore di lavoro, la relativa questione richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare e può giustificare la sospensione dell'atto nelle more della decisione di merito, ove sussista un pregiudizio grave e irreparabile per il lavoratore.
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