Cassazione Penale, Ordinanza n. 32738/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 20 febbraio 2025. Dalla decisione emerge che il ricorso non è stato sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La questione trattata non riguarda il merito della condanna, ma l'ammissibilità del ricorso alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che ha soppresso la possibilità per la parte di provvedere personalmente alla proposizione del ricorso per cassazione. Il ricorrente, in sostanza, ha sollevato anche una questione di illegittimità costituzionale della disciplina, ritenuta però già manifestamente infondata dalle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Ha applicato il principio tempus regit actum e l'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, procedendo de plano ai sensi dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa ai fini dell'esclusione della sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
"Salvo che la parte non vi provveda personalmente"
La legge n. 103 del 2017 ha soppresso l'inciso che consentiva la proposizione personale del ricorso per cassazione; da allora è necessaria la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La mancanza della necessaria sottoscrizione tecnica comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità può essere resa senza formalità, de plano, quando ricorrano i presupposti normativi.
art. 1, comma 55; art. 1, comma 63
Ha modificato il regime del ricorso per cassazione, introducendo l'obbligo di assistenza tecnica e sopprimendo la possibilità di proposizione personale.
artt. 24, 111, comma 7, Cost.
La questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina è stata già ritenuta manifestamente infondata dalle Sezioni Unite.
art. 6 CEDU
È stata richiamata nella questione di costituzionalità, ma la limitazione della difesa personale in cassazione è stata ritenuta compatibile con la Convenzione.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria consegue salvo assenza di colpa del ricorrente, nella specie non ravvisata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale da parte dell'imputato non è più consentita.
- La mancanza della sottoscrizione tecnica prescritta integra una causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile anche de plano ai sensi della disciplina processuale applicabile.
- La soppressione della difesa personale in cassazione è ritenuta una scelta legislativa discrezionale e non lesiva, di per sé, del diritto di difesa, considerato l'elevato tasso di specializzazione richiesto per il giudizio di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso per ragioni imputabili al ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa.
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