Cassazione Penale, Sentenza n. 46542/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che l'aveva confermata colpevole di ricettazione di un assegno di provenienza illecita. La difesa denunciava la violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che dall'istruttoria non risultava provato che l'autore della donazione fosse diverso dalla Mennella e che, anzi, l'apposizione delle generalità della Mennella sul titolo dimostrava il suo coinvolgimento nella falsificazione: il fatto andava quindi qualificato come falso in scrittura privata (art. 485 c.p.) e non come ricettazione, atteso che il falso, in quanto reato presunto, sarebbe esauriente e incompatibile con l'ipotesi di ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure sulla qualificazione giuridica: l'assegno era stato originariamente emesso da Bracci Paola a favore della R.C.A. s.r.l. per 720 euro e successivamente riprodotto e rimesso in circolazione con l'indicazione della Mennella come prenditrice e nuova data/luogo. La ricostruzione ha portato a ritenere che i dati necessari per duplicare il titolo (istituto emittente, conto, numero titolo) siano stati acquisiti in modo illegale (furtivo o fraudolento) e pertanto l'attività non si esaurisce nel mero falso in scrittura privata ma integra gli elementi del reato di ricettazione. Tuttavia la Corte ha constatato che è decorso il termine decennale di prescrizione (scaduto il 7/9/2011 senza sospensioni), sicché ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. In precedenza il Tribunale aveva condannato la Mennella a 1 anno e 4 mesi di reclusione e 400 euro di multa con sospensione condizionale.
Norme richiamate
art. 485 cod. pen.
Il giudice osserva che la fattispecie di falso in scrittura privata è riconoscibile nella riproduzione del titolo, ma non esaurisce la valutazione dell'illecito quando la duplicazione sia stata possibile mediante acquisizione illegale di dati del titolo: pertanto il falso non impedisce, di per sé, la contestazione della ricettazione quando sussistano elementi di acquisizione illecita e reimmissione nel circuito negoziale
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamato esclusivamente in ordine alla procedura applicata: si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi di tale norma (procedimento esaminato con i soli atti senza udienza pubblica)
Massime di principio
- La qualificazione tra 'falso' e 'ricettazione' dipende dagli elementi materiali: la mera falsificazione del documento può integrare anche la ricettazione se la duplicazione è avvenuta attraverso l'acquisizione illegale dei dati del titolo e la successiva introduzione nel circuito economico
- La presenza delle generalità dell'imputato sul titolo non costituisce di per sé prova certa del suo concorso nella falsificazione: occorrono elementi probatori specifici che dimostrino la partecipazione all'acquisizione illecita dei dati o alla falsificazione
- Il reato può essere tecnicamente riconoscibile pur non potendo essere punito se è intervenuta la prescrizione; verificare sempre i termini e gli eventuali periodi di sospensione o interruzione
- In caso di contestazione sia di falso che di ricettazione, è fondamentale verificare l'atto materiale di acquisizione dei dati del titolo (furto, frode, indebita appropriazione) perché quello determinerà la sussistenza di un reato presupposto che giustifica l'ipotesi di ricettazione
- L'esercizio del diritto al silenzio non può essere automaticamente considerato prova a favore dell'imputato né dimostrare che il donatore e il percettore coincidano; la qualificazione richiede accertamenti probatori specifici
Testo integrale
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