Cassazione Penale, Sentenza n. 45896/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma contestando la qualificazione giuridica dei fatti: sostiene che la condotta dovesse essere qualificata non come corruzione in atti giudiziari ma come induzione indebita a dare o promettere (o concussione), per la presunta posizione di soggezione rispetto al giudice tributario De Gregori e per l'iniziativa e l'insistenza del pubblico ufficiale nelle intercettazioni. Ha inoltre eccepito che la norma relativa all'induzione indebita (art. 319‑quater c.p.) sarebbe applicabile solo da novembre 2012, quindi non al fatto di aprile-maggio 2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e reiterativo e ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito: i rapporti di familiarità e le conversazioni dimostravano una relazione paritaria e un accordo consapevole tra Natola e il giudice De Gregori, non una condotta prevaricatrice capace di ingenerare soggezione psicologica (requisito per l'induzione indebita). Perciò la qualificazione come corruzione (con dichiarazione di prescrizione operata in appello) è corretta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (euro 3.686 per ciascuna).
Norme richiamate
art. 319 cod. pen.
Riferito alla corruzione: la corte ha condiviso la qualificazione dei fatti come corruzione in atti giudiziari quando l'accordo corruttivo è frutto di un incontro libero e consapevole tra pubblico ufficiale e privato, senza condizione di soggezione o prevaricazione
art. 319-ter cod. pen.
Norma collegata alla corruzione in atti giudiziari: usata nella distinzione tra accordo corruttivo e forme di induzione o costrizione
art. 319-quater cod. pen.
Introduzione dell'illecito di indebita induzione: la sentenza osserva che tale fattispecie è stata introdotta dopo i fatti (applicabile solo da 6 novembre 2012) e, comunque, richiede la condotta prevaricatrice del pubblico ufficiale e una situazione di soggezione del privato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento per ricorso inammissibile
Sez. U, n. 1228 del 24/10/2013 (giurisprudenza)
Giurisprudenza richiamata per definire la linea di confine tra corruzione e induzione indebita: rileva la condotta prevaricatrice del pubblico ufficiale e lo stato di soggezione psicologica del privato come elementi distintivi dell'induzione indebita
Massime di principio
- La distinzione tra corruzione e indebita induzione dipende principalmente dalla presenza di una condotta prevaricatrice del pubblico ufficiale e da una reale condizione di soggezione psicologica del privato; l'iniziativa del pubblico ufficiale non è di per sé decisiva
- Quando emerge un rapporto di familiarità e un accordo consapevole e reciproco tra pubblico ufficiale e privato, la fattispecie più coerente è quella della corruzione (accordo negoziale), non dell'induzione indebita
- Le nuove fattispecie penali si applicano con decorrenza temporale: verificare sempre la data di introduzione della norma rispetto alla data del fatto
- In sede di cassazione i motivi formulati in modo generico o reiterativo rischiano l'inammissibilità: è necessario esporre censure specifiche e ragionate sulla motivazione e sull'errata applicazione del diritto
- La mera iniziativa o insistenza del pubblico ufficiale nelle comunicazioni intercettate deve essere valutata nel contesto complessivo dei rapporti tra le parti e degli elementi probatori per stabilire se esista costrizione o solo complicità
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