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Ordinanza

Ordinanza n. 5637/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione sesta, n. 1369 del 2026 in data 22 maggio 2026.

Giustizia amministrativa202605091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato, rilevata l'assenza di opposizione delle altre parti, ha accolto l'istanza di rimessione in termini e di rinvio. Ha disposto l'invio dell'avviso d'udienza alle parti nel termine di legge e ha fissato per il prosieguo una nuova camera di consiglio per il 24 settembre 2026. Non è stata decisa nel merito la domanda cautelare né sono stati esaminati i motivi dell'appello contro l'ordinanza del TAR.

Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto l'istanza cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'Azienda Sanitaria Locale Caserta ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Campania n. 1369 del 22 maggio 2026. Nel corso del giudizio d'appello ha rilevato che, pur essendo la notificazione al difensore costituito del Comune di Curti tempestiva e avente esito positivo, la relativa relazione di notifica non risultava caricata nel fascicolo informatico del Processo Amministrativo Telematico. Secondo l'appellante, l'omissione avrebbe impedito al sistema di associare correttamente il Comune al fascicolo telematico e avrebbe conseguentemente determinato la mancata ricezione dell'avviso di udienza generato dal sistema, rendendo irregolare la piena instaurazione del contraddittorio. È stata quindi chiesta la rimessione in termini per la regolarizzazione dell'invio dell'avviso d'udienza e il rinvio della camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando un'omissione nel caricamento della relazione di notificazione nel fascicolo informatico impedisce al sistema del Processo Amministrativo Telematico di associare correttamente una parte al fascicolo e determina la mancata ricezione dell'avviso di udienza, il giudice può disporre la rimessione in termini per la regolarizzazione dell'avviso e il rinvio della camera di consiglio, soprattutto in assenza di opposizione delle altre parti.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoProcesso amministrativo telematicoTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDecadenza e tardività

Testo integrale

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