Cassazione Civile, Ordinanza n. 25652/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un professionista aveva chiesto la liquidazione del compenso per l’attività di amministratore giudiziario svolta su un fondo immobiliare sottoposto a sequestro preventivo; il Tribunale aveva accolto parzialmente l’opposizione e liquidato Euro 199.500,00, ritenendo applicabili, come criterio equitativo, i parametri del d.p.r. n. 177 del 2015, pur successivi alla conclusione dell’incarico. Le Amministrazioni hanno impugnato con tre motivi: (1) errata applicazione dell’art. 3, lett. c) e d), del d.p.r. n. 177/2015, sostenendo che l’incarico riguardava quote di un fondo immobiliare chiuso e dunque "beni diversi" e non immobili; (2) errata determinazione del valore degli immobili per mancato richiamo ai parametri OMI e per avere sommato ai beni anche i frutti civili; (3) illegittima liquidazione di un importo superiore alla media prevista. La Corte ha rilevato che il Tribunale non aveva applicato direttamente la normativa sopravvenuta, ma solo usata come parametro equitativo, e che i motivi di ricorso muovevano invece dalla premessa della diretta applicabilità delle disposizioni invocate; inoltre i ricorrenti non avevano dedotto né dimostrato che la liquidazione fosse incongrua o sproporzionata rispetto all’attività svolta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che tutte le censure erano formulate come violazioni di legge, ma non si confrontavano con la reale ratio dell’ordinanza impugnata, che aveva utilizzato il d.p.r. n. 177/2015 solo come criterio equitativo in assenza di disciplina applicabile ratione temporis. In particolare, i motivi non spiegavano perché il criterio seguito fosse irragionevole o conducesse a una liquidazione sproporzionata rispetto all’attività concretamente svolta. Conseguentemente le Amministrazioni ricorrenti sono state condannate alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
Richiamato solo come base del sequestro preventivo del bene gestito.
art. 12-sexies L. 356/1992
Richiamato solo come ulteriore base del sequestro preventivo del compendio amministrato.
d.P.R. n. 177/2015
La Corte precisa che i relativi criteri di liquidazione non erano direttamente applicabili ratione temporis all’incarico già esaurito, ma potevano essere utilizzati dal giudice come parametro di valutazione equitativa del compenso.
art. 8 d.lgs. n. 14/2010
Norma di delega/attuazione richiamata per l’emanazione del d.P.R. n. 177/2015.
art. 2, comma 13, L. 15 luglio 2009, n. 94
Richiamata come base normativa dell’istituzione dell’albo degli amministratori giudiziari.
art. 3, lett. c) e d), d.P.R. n. 177/2015
Le doglianze sono dichiarate inammissibili perché basate sulla diretta applicazione della disposizione, mentre il Tribunale l’aveva usata solo in via equitativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 3, lett. c) e d), d.P.R. n. 177/2015
Le censure su base di calcolo, OMI, frutti civili e superamento della media sono inammissibili perché presuppongono l’applicazione diretta della norma e non si confrontano con la liquidazione equitativa adottata dal giudice di merito.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito non applica direttamente una disciplina sopravvenuta, ma la utilizza soltanto come criterio orientativo/equitativo per colmare un vuoto regolatorio, la censura per violazione di legge è inammissibile se muove dalla premessa della diretta applicabilità della norma.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della decisione impugnata: la mancata presa in considerazione del fondamento effettivo della motivazione rende il motivo inidoneo a scalfire la sentenza o l’ordinanza.
- La denuncia di erronea determinazione del compenso non può essere formulata in astratto sulla sola scelta del parametro normativo, ma deve allegare e dimostrare che il criterio adottato abbia condotto a una liquidazione incongrua o sproporzionata rispetto all’attività effettivamente svolta.
- La censura sulla liquidazione del compenso oltre i valori medi richiede una specifica critica della motivazione che giustifica lo scostamento, non essendo sufficiente una mera affermazione di erroneità.
- In presenza di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e dichiarato inammissibile o rigettato, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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