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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/691

Regolamento (UE) 2016/691 della Commissione, del 4 maggio 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'uso di additivi alimentari nei caseinati alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco unionale degli additivi alimentari per allinearlo alla direttiva (UE) 2015/2203 sui caseinati alimentari. A tal fine inserisce nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 una nuova categoria di alimenti, "Caseinati alimentari", e vi riproduce gli additivi autorizzati con la formula quantum satis. La modifica è qualificata come mera chiarificazione normativa, senza nuovi effetti sulla salute umana e senza necessità di consultare l'EFSA.

Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per inserire la categoria "caseinati alimentari" e gli additivi autorizzati per il loro impiego.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, commercializzano o utilizzano caseinati alimentari nell'Unione europea, nonché alle autorità nazionali incaricate dell'applicazione della disciplina sugli additivi alimentari. Incide esclusivamente sull'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, introducendo una nuova categoria di alimenti e l'elenco degli additivi ammessi con le relative condizioni d'uso; non introduce nuovi usi sostanziali rispetto alla disciplina già prevista dalla direttiva (UE) 2015/2203. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per i caseinati alimentari

Il regolamento interviene sulla disciplina unionale degli additivi alimentari al fine di allinearla alla direttiva (UE) 2015/2203 sui caseinati alimentari. La Commissione precisa che si tratta di una riproduzione nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 di disposizioni già esistenti, finalizzata soprattutto alla chiarezza giuridica e non all'introduzione di nuovi impieghi di additivi.

Contesto e finalità dell'intervento

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene l'elenco unionale degli additivi autorizzati negli alimenti e le relative condizioni di utilizzo. La modifica è adottata nell'ambito della procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e trova fondamento nell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008. Nei considerando, la Commissione evidenzia che i caseinati alimentari costituiscono una categoria di prodotti lattiero-caseari non espressamente individuata nell'allegato II e che, per tale motivo, è opportuno istituire una categoria autonoma.

Ambito della modifica

La modifica riguarda esclusivamente i caseinati alimentari e incide sull'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, sia nella parte D, mediante l'inserimento della categoria "01.9 Caseinati alimentari", sia nella parte E, con l'elenco degli additivi autorizzati per tale categoria. Non vengono introdotti nuovi profili di autorizzazione sostanziale: il regolamento recepisce le previsioni della direttiva (UE) 2015/2203 già riferite ai caseinati alimentari.

Categoria alimentare introdotta

Nella parte D dell'allegato II viene inserita, dopo la voce relativa a "01.8 Prodotti analoghi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande", la nuova categoria "01.9 Caseinati alimentari". L'inserimento consente di collocare in modo espresso questa tipologia di prodotto nell'impianto sistematico dell'elenco unionale degli alimenti rilevanti ai fini dell'impiego degli additivi.

Additivi autorizzati e condizioni d'uso

Nella parte E dell'allegato II, per la categoria "01.9 Caseinati alimentari", sono autorizzati i seguenti additivi con la condizione "quantum satis":

  • E 170 carbonato di calcio;
  • E 331 citrati di sodio;
  • E 332 citrati di potassio;
  • E 333 citrati di calcio;
  • E 380 citrato triammonico;
  • E 500 carbonati di sodio;
  • E 501 carbonati di potassio;
  • E 503 carbonati di ammonio;
  • E 504 carbonati di magnesio;
  • E 524 idrossido di sodio;
  • E 525 idrossido di potassio;
  • E 526 idrossido di calcio;
  • E 527 idrossido di ammonio;
  • E 528 idrossido di magnesio.

La formula "quantum satis" indica l'impiego nella quantità necessaria per il conseguimento dello scopo tecnologico, senza fissazione di un limite numerico specifico, nei limiti del rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.

Profili di sicurezza e rapporto con la direttiva 2015/2203

I considerando chiariscono che la riproduzione delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2203 serve ad assicurare certezza del diritto e non comporta un ampliamento dell'uso degli additivi. La Commissione afferma inoltre che l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione non produce effetti sulla salute umana e che, per questa ragione, non era necessario acquisire il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008

L'articolo 1 dispone che l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento. L'intervento riguarda l'elenco degli additivi autorizzati e le condizioni del loro uso nei caseinati alimentari.

Inserimento della nuova categoria "Caseinati alimentari"

Nella parte D dell'allegato II, dopo la categoria "01.8 Prodotti analoghi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande", è inserita la voce "01.9 Caseinati alimentari". La nuova categoria consente di collocare in modo espresso i caseinati alimentari nell'elenco unionale degli alimenti rilevanti ai fini degli additivi.

Additivi autorizzati nei caseinati alimentari

Nella parte E dell'allegato II sono elencati, per la categoria "01.9 Caseinati alimentari", gli additivi ammessi con la condizione "quantum satis": E 170 carbonato di calcio; E 331 citrati di sodio; E 332 citrati di potassio; E 333 citrati di calcio; E 380 citrato triammonico; E 500 carbonati di sodio; E 501 carbonati di potassio; E 503 carbonati di ammonio; E 504 carbonati di magnesio; E 524 idrossido di sodio; E 525 idrossido di potassio; E 526 idrossido di calcio; E 527 idrossido di ammonio; E 528 idrossido di magnesio.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Ragioni della modifica

I considerando precisano che la modifica recepisce e riproduce nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 le disposizioni della direttiva (UE) 2015/2203 sugli additivi consentiti nei caseinati alimentari. L'intervento è presentato come aggiornamento dell'elenco dell'Unione volto alla chiarezza giuridica, senza ampliamento sostanziale degli usi e senza necessità di parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Come è indicizzato

Materieadditivi alimentarisicurezza alimentareprodotti lattiero-casearietichettatura e composizione degli alimentimercato interno

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