Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/690

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/690 del Consiglio, del 4 maggio 2016, che attua l'articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Normativa europea32016R0690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna gli allegati del regolamento (UE) 2016/44 relativo alle misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. Esso recepisce le decisioni del comitato ONU competente, aggiungendo una nave all'elenco delle navi soggette a misure restrittive e sostituendo le voci relative ad alcune persone per aggiornare i dati identificativi. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica degli allegati II e V del regolamento (UE) 2016/44 per aggiornare l'elenco di persone e navi soggette a misure restrittive in relazione alla situazione in Libia.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione nei confronti della Libia, incidendo sui soggetti già elencati negli allegati II e V del regolamento (UE) 2016/44. Riguarda, in particolare, una nave aggiunta all'elenco delle navi soggette a restrizioni e l'aggiornamento delle informazioni identificative di alcune persone già inserite in elenco. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica degli allegati del regime sanzionatorio UE sulla Libia

Il regolamento di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2016 aggiorna il quadro delle misure restrittive adottato dall’Unione in relazione alla situazione in Libia. L’intervento è motivato dall’esigenza di allineare gli allegati del regolamento (UE) 2016/44 alle decisioni del comitato del Consiglio di sicurezza ONU istituito dalla risoluzione 1970 (2011), che ha aggiunto una nave all’elenco delle navi sanzionate e aggiornato i dati identificativi di alcune persone già inserite in elenco.

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base del regolamento (UE) 2016/44, in particolare dell’articolo 21, paragrafi 1 e 5. La finalità è esclusivamente attuativa: non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica gli allegati II e V per mantenerli coerenti con le decisioni internazionali richiamate nei considerando.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’atto incide su due categorie di destinatari già ricompresi nel regime restrittivo:

  • una nave soggetta a misure di blocco/limitazione dei movimenti commerciali e portuali;
  • persone fisiche già elencate per le quali vengono aggiornate le informazioni identificative.

Il regolamento opera nell’ambito delle misure restrittive UE in considerazione della situazione in Libia e produce effetti in tutti gli Stati membri in virtù della sua diretta applicabilità.

Modifica dell’allegato V: inclusione della nave DISTYA AMEYA

L’allegato del regolamento dispone l’inserimento della nave DISTYA AMEYA, alias KASSOS, nell’elenco delle navi soggette a misure restrittive contenuto nell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44. Sono riportati i principali dati identificativi:

  • numero OMI 9077343;
  • bandiera India;
  • portata lorda 95 420;
  • possibile recente vendita a acquirente ignoto e possibile cambio di nome in Kassos;
  • ubicazione nota il 26 aprile 2016 a nord di Al-Bayda, Libia, in navigazione verso Malta.

La designazione è espressamente collegata ai punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146, che prevedono il divieto di carico, trasporto o scarico e il divieto di ingresso ai porti. È inoltre indicata la durata della designazione ai sensi del punto 11 della risoluzione 2146 (2014): dal 27 aprile al 26 luglio 2016, salvo cessazione anticipata ai sensi del punto 12.

Modifica dell’allegato II: aggiornamento di voci personali

Il regolamento sostituisce le voci relative a due persone nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44.

Per MUTASSIM GHEDDAFI vengono riportati, tra gli altri, il ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale, la data e il luogo di nascita (1976, Tripoli), vari alias, il passaporto libico e l’indicazione che la persona è inserita nell’elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970, con misure di divieto di viaggio e congelamento dei beni. È inoltre indicato che il soggetto sarebbe deceduto a Sirte il 20 ottobre 2011.

Per SAFIA FARKASH AL-BARASSI vengono aggiornati i dati anagrafici, il luogo di nascita (Al Bayda, Libia), gli alias, il passaporto n. 03825239 e l’ID dell’Oman, con indicazione del soggiorno presunto in Egitto. La voce ribadisce l’inserimento nell’elenco ai sensi del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973, con divieto di viaggio e congelamento dei beni. Le informazioni supplementari richiamano inoltre il notevole patrimonio personale e il legame familiare con ABDALLAH SANUSSI.

Entrata in vigore e effetti

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati II e V del regolamento (UE) 2016/44

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e V del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto previsto nell'allegato del regolamento di esecuzione.

Inclusione di una nave nell'elenco delle navi soggette a restrizioni

Nell'allegato V viene aggiunta la nave DISTYA AMEYA, alias KASSOS, con numero OMI 9077343, bandiera India, portata lorda 95 420. La designazione è indicata come effettuata il 27 aprile 2016 a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146, con divieto di carico, trasporto o scarico e divieto di ingresso ai porti; la validità della designazione è indicata dal 27 aprile al 26 luglio 2016, salvo cessazione anticipata da parte del comitato competente.

Aggiornamento delle voci relative a persone elencate

Nell'allegato II le voci di MUTASSIM GHEDDAFI e SAFIA FARKASH AL-BARASSI sostituiscono le precedenti voci. Per MUTASSIM GHEDDAFI sono riportati ruolo, dati anagrafici, alias, passaporto libico e indicazione di stretta associazione con il regime; per SAFIA FARKASH AL-BARASSI sono riportati dati anagrafici, alias, passaporto e informazioni supplementari, inclusa la connessione con il regime e con un altro soggetto elencato.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittiverelazioni esternetrasporto marittimo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.