Cassazione Penale, Sentenza n. 29214/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza riguarda una condanna confermata in appello per falsità nella dichiarazione sostitutiva unica utilizzata ai fini ISEE e per la conseguente percezione indebita del reddito di cittadinanza. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 7 del d.l. n. 4/2019, sostenendo che non vi fosse prova della consapevolezza della falsità delle dichiarazioni e della volontà di alterare il procedimento di erogazione del beneficio, e che la Corte territoriale avesse valorizzato in modo inconferente la conoscenza di un procedimento penale a carico del convivente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 483 c.p., assumendo che la Corte d'appello avesse confuso la mera inesattezza dichiarativa con la falsità penalmente rilevante, senza considerare che si trattava di rinnovo di dichiarazione gestito dal CAF; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo apodittico il diniego e censurando l'affermazione secondo cui la continuazione osterebbe di per sé all'istituto; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 5) violazione di legge e vizio di motivazione sulla dosimetria della pena; 6) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato esame delle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p. e sulla pretesa inapplicabilità della pena pecuniaria sostitutiva per il quantum della pena inflitta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo il terzo motivo, accogliendo il ricorso limitatamente al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Ha invece dichiarato inammissibili gli altri motivi: il primo perché la motivazione di merito consentiva di desumere la consapevolezza della falsità; il secondo perché tardivo rispetto ai motivi di appello e comunque infondato sul dolo generico del falso ideologico; il quarto perché il diniego delle attenuanti generiche era motivato dalla mancanza di elementi positivi; il quinto perché la pena era stata determinata al minimo edittale; il sesto è stato assorbito. Ne è derivato l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, limitatamente al punto della particolare tenuità del fatto, con irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità nel resto.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019
norma incriminatrice richiamata come base della condanna per la mendace dichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza; la Corte ritiene che la conoscenza della falsità possa essere desunta da elementi di fatto non irragionevoli.
art. 42 c.p.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di prova dell'elemento soggettivo; la Corte non accoglie la censura.
art. 47 c.p.
richiamato dal ricorrente in combinazione con l'errore sul fatto; la censura è respinta perché il dolo è ritenuto sussistente.
art. 483 c.p.
il dolo è qualificato come generico e consiste nella volontà cosciente di rendere una dichiarazione non veritiera con consapevolezza di agire contro il dovere di dire il vero.
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto non può essere esclusa in astratto per la sola plurioffensività del reato; occorre una valutazione concreta delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e del grado della colpevolezza.
art. 62-bis c.p.
il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice rileva l'assenza di elementi positivi, senza che sia sufficiente il solo stato di incensuratezza.
artt. 132 e 133 c.p.
richiamati per contestare la dosimetria della pena; la Corte osserva che la pena base era il minimo edittale e quindi la censura è infondata.
art. 20-bis c.p.
richiamato dal ricorrente in tema di pene sostitutive; il motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo sulla particolare tenuità del fatto.
art. 53 l. 689/1981
richiamato per sostenere l'inapplicabilità della pena pecuniaria sostitutiva oltre un certo limite edittale; la questione resta assorbita.
art. 624 c.p.p.
la Corte dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità nel resto, dopo l'annullamento limitato al solo punto della particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme, il controllo di legittimità sulla motivazione richiede che il ricorrente si confronti in modo puntuale con entrambe le decisioni di merito, poiché le motivazioni si saldano in un unico corpo argomentativo.
- Nel reato di falso ideologico in dichiarazione, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, cioè dalla cosciente volontà di rendere una dichiarazione non vera con consapevolezza di violare il dovere di verità; la prova può essere desunta da elementi indiziari non irragionevoli.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere esclusa in via astratta per il solo fatto che il reato sia plurioffensivo; il giudice deve effettuare una valutazione concreta e complessiva delle modalità della condotta, del danno o pericolo e del grado della colpevolezza.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia motivato dall'assenza di elementi positivi di valutazione, non essendo sufficiente, di regola, invocare il solo stato di incensuratezza o il mancato rilievo di circostanze favorevoli.
- Se una censura non è stata dedotta nei motivi di appello e risulta introdotta solo in cassazione, essa è tardiva e può essere dichiarata inammissibile.
- Quando l'annullamento riguarda un solo punto della sentenza e l'accertamento di responsabilità resta fermo, la Cassazione può limitare il rinvio alla sola questione residua, dichiarando irrevocabile il resto della decisione.
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