Ordinanza n. 23/2026 - Genova, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di La Spezia, Sezione Lavoro, 27.05.2024, n. 216.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha ancora deciso definitivamente il ricorso. Rilevata una possibile causa di inammissibilità derivante dall'omesso deposito telematico della sentenza da ottemperare e dei documenti comprovanti il passaggio in giudicato e la notificazione, ha concesso alle parti un termine ai sensi dell'art. 73 c.p.a. per interloquire sulla questione e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.
Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro. Il TAR ha rilevato che la sentenza da eseguire, il certificato di passaggio in giudicato e l'attestazione della notificazione non risultavano presenti nel sistema informatico della Giustizia amministrativa né erano altrimenti visualizzabili. Ha quindi evidenziato che l'omesso deposito, nelle forme previste dalle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, del provvedimento da ottemperare e della documentazione a corredo può determinare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, allegato 2 al c.p.a.
Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico
Il deposito degli atti e dei documenti nel processo amministrativo telematico deve avvenire nelle forme tecniche previste; l'omesso deposito della pronuncia da ottemperare e della documentazione necessaria può comportare l'inammissibilità del ricorso.
art. 73 c.p.a.
Il giudice, prima di definire il giudizio sulla base di una questione rilevata d'ufficio, concede alle parti un termine per il contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve depositare, nelle forme previste dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, il provvedimento di cui si chiede l'esecuzione e la documentazione necessaria a comprovare il passaggio in giudicato e la notificazione; l'omissione può determinare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve instaurare il contraddittorio sulla questione concedendo alle parti un termine ai sensi dell'art. 73 c.p.a. prima di definire il giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →