Sentenza del 10/11/2017 n. 26643 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli avvisi ICI relativi agli anni 2007-2009, contestando anzitutto il diniego dell'agevolazione prevista per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Sosteneva che la precedente iscrizione come coltivatrice diretta dovesse conservarne il beneficio, nonostante la cancellazione dagli elenchi assicurativi per pensionamento e inabilità. Ha inoltre sostenuto che, essendo usufruttuaria e non piena proprietaria, l'imposta dovesse essere calcolata sul valore del diritto di usufrutto e non sull'intero valore venale del terreno; ha chiesto la compensazione con somme asseritamente versate in eccesso negli anni precedenti e ha dedotto la violazione del principio di tutela del minimo vitale. Il Comune ha proposto ricorso incidentale contro la riduzione del valore attribuito a uno dei terreni dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della contribuente sia quello incidentale del Comune. Ha stabilito che l'agevolazione ICI richiede, per ciascuna annualità, sia l'iscrizione negli elenchi assicurativi agricoli sia la conduzione diretta del terreno; la cancellazione, anche se dovuta a pensionamento o inabilità, esclude il beneficio. Ha inoltre confermato che l'ICI colpisce il possesso dell'immobile e si calcola sul valore venale del bene, non sul valore economico del diritto reale parziario esercitato dall'usufruttuaria. La richiesta di compensazione è stata ritenuta incompatibile con l'accertata debenza dell'imposta. La doglianza sul minimo vitale è stata implicitamente respinta e ritenuta comunque infondata, considerati i redditi pensionistici, fondiari e il valore dell'usufrutto. Il ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato inammissibile perché mirava a riesaminare una valutazione di merito sulla stima del terreno, adeguatamente motivata dai giudici tributari. Le spese sono state compensate e per entrambe le parti è stato disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 3, 5 e 9
I terreni fabbricabili non si considerano tali "se posseduti o condotti dai soggetti indicati nel medesimo D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, comma 1".
L'ICI presuppone il possesso di immobili e, per i terreni edificabili, prevede una fictio legis che consente il trattamento agevolato agricolo solo quando ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge. La base imponibile è il valore venale del bene, non il valore del singolo diritto reale.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2
"Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali e soggette alle forme obbligatorie di assicurazione in agricoltura"; "la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo".
L'iscrizione negli elenchi assicurativi agricoli è elemento costitutivo dell'agevolazione. La cancellazione fa venir meno il beneficio, anche se determinata da pensionamento o inabilità, purché operi per l'annualità fiscale interessata.
Costituzione, artt. 2, 3, 41, 42, 44 e 53
Non è irragionevole assoggettare a ICI l'usufruttuario sulla base del valore venale del bene, poiché il possesso costituisce un indice autonomo di capacità contributiva. La tutela del minimo vitale non coincide con la verifica della contingente solvibilità e, nel caso concreto, non risultava compromessa.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per i terreni edificabili qualificati come agricoli sono di stretta interpretazione e richiedono la contemporanea presenza, per la singola annualità, dell'iscrizione previdenziale agricola e della conduzione diretta del fondo.
- La precedente qualifica di coltivatore diretto non conserva automaticamente il beneficio dopo la cancellazione dagli elenchi, anche se la cancellazione dipende da pensionamento, età o inabilità.
- Per le imposte patrimoniali sul possesso, il tributo può essere parametrato al valore dell'immobile nel suo complesso anche quando il soggetto passivo è titolare di usufrutto o altro diritto reale parziario; non è necessariamente rapportato al valore del diritto esercitato.
- La richiesta di compensare annualità diverse presuppone che esista effettivamente un credito tributario del contribuente; se il pagamento precedente era dovuto, non vi è alcuna eccedenza compensabile.
- La mancata risposta espressa a una domanda non integra omessa pronuncia quando la motivazione complessiva della sentenza contiene un rigetto implicito incompatibile con la pretesa della parte.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione della stima economica dell'immobile: il controllo riguarda la presenza di una motivazione logica e giuridicamente corretta, non la preferibilità della diversa valutazione proposta dalla parte.
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