Sentenza n. 6319/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento 1.del provvedimento prot. CA/2026/42000 del 10/03/2026 recante comunicazione di inefficacia della scia di laboratorio alimentare presentata dalla ricorrente; 2.di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente; 3.nonchè per l'annullamento e/o disapplicazione dell'art. 14 e dell'art. 16 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109/2023, così opposti nel provvedimento impugnato, nei limiti e sensi esposti in narrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di dichiarazione di inefficacia della SCIA presentata per il trasferimento di sede di un laboratorio artigianale alimentare all’interno del sito UNESCO, fondato sul requisito della superficie minima di 80 mq
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa alimentare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha dichiarato inefficace la SCIA relativa al trasferimento della sede del proprio laboratorio artigianale alimentare nel sito UNESCO, ritenendo applicabile il combinato disposto degli artt. 14 e 16 della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 109/2023, che prescriveva una superficie minima di 80 mq per i locali destinati al laboratorio alimentare. In via principale, ha dedotto che, alla data di presentazione della SCIA, era esecutiva la sentenza del TAR Lazio n. 14414 del 21 luglio 2025, poi passata in giudicato, che aveva annullato le disposizioni regolamentari relative alla metratura minima di 80 mq. In subordine, ha censurato le medesime disposizioni per arbitrarietà, gravosità, assenza di un adeguato interesse pubblico e difetto di istruttoria. Roma Capitale ha chiesto il rigetto, richiamando un diverso orientamento giurisprudenziale ritenuto favorevole alla ragionevolezza e proporzionalità delle prescrizioni regolamentari sulla superficie minima.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto decisiva la censura relativa all’intervenuto annullamento delle disposizioni regolamentari che imponevano la superficie minima di 80 mq per i laboratori alimentari nel sito UNESCO. L’annullamento di un atto normativo comunale produce effetti erga omnes, rimuovendo la norma dall’ordinamento nei confronti di chiunque possa esserne destinatario e impedendo all’amministrazione di continuare ad applicarla. Esso opera inoltre ex tunc: gli atti adottati sulla base del regolamento successivamente annullato perdono retroattivamente la propria base normativa. Poiché il provvedimento di inefficacia della SCIA costituiva applicazione delle disposizioni annullate, il TAR ne ha dichiarato l’invalidità e lo ha annullato. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa comunicazione alle parti.
artt. 14 e 16 D.A.C. n. 109/2023
Disposizioni regolamentari comunali che prevedevano, per l’attività di laboratorio alimentare nel sito UNESCO, una superficie minima di 80 mq; sono state annullate e non potevano più costituire base normativa del provvedimento applicativo.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di una disposizione regolamentare comunale produce effetti erga omnes e rimuove la disposizione dall’ordinamento nei confronti di tutti i destinatari attuali o futuri, anche se estranei al giudizio nel quale l’annullamento è stato pronunciato.
- L’amministrazione non può continuare ad applicare una disposizione regolamentare annullata dal giudice amministrativo, neppure nei confronti di soggetti che non erano parti del precedente giudizio.
- L’annullamento di una disposizione regolamentare opera ex tunc; gli atti amministrativi adottati sulla base della disposizione successivamente annullata perdono retroattivamente la propria base normativa e sono invalidi.
- È invalido il provvedimento amministrativo applicativo di una prescrizione regolamentare già annullata, qualora la prescrizione costituisca il fondamento sostanziale della decisione amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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