Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1066/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale del Questore quale misura di prevenzione personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale notificatogli dal Questore, deducendo la violazione degli artt. 1, 3 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, poiché il provvedimento sarebbe stato fondato su elementi generici e non concreti, attuali e specifici, tali da non consentire di individuare le condotte rimproverate né di desumere una pericolosità sociale. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per illogicità della motivazione e insufficienza dell’istruttoria, sostenendo che, pur nell’ambito dell’ampia discrezionalità del Questore, l’avviso avrebbe dovuto esplicitare il percorso logico e tutti gli elementi posti a fondamento della decisione. Il provvedimento richiamava una segnalazione per reato, frequentazioni con persone gravate da precedenti di polizia e ulteriori segnalazioni, nonché una pluralità di episodi di conflittualità sociale. Il ricorrente aveva anche chiesto l’accesso agli atti, ma l’ostensione era stata negata in ragione della natura di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza della documentazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l’avviso orale come la più tenue delle misure di prevenzione personali, avente natura monitoria, preventiva e non repressiva. Per la sua adozione non è necessaria una condanna penale, né l’accertamento definitivo di fatti costituenti reato: sono sufficienti elementi circostanziati, anche indiziari, dai quali possa desumersi una personalità incline a comportamenti antisociali e riconducibile a una delle categorie previste dall’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011. La valutazione amministrativa è ampia e il sindacato giudiziale è limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione. Nel caso concreto, la segnalazione per reati, le frequentazioni con soggetti segnalati, la numerosità e ripetitività degli episodi di conflittualità sociale e il complessivo comportamento litigioso costituivano elementi idonei a sorreggere il giudizio di pericolosità. Non era necessario elencare nell’avviso ogni singolo episodio e la motivazione per relationem alla proposta dei Carabinieri è stata ritenuta sufficiente. Le successive archiviazioni o altre pronunce favorevoli non incidono retroattivamente sulla legittimità dell’avviso, che deve essere valutata in rapporto agli elementi disponibili al momento della sua adozione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • artt. 1, 3 e 4 d.lgs. n. 159/2011

    L’avviso orale può essere adottato sulla base di un giudizio preventivo di pericolosità sociale fondato su elementi complessivi, concreti e anche indiziari; non è necessaria una condanna penale o la prova compiuta della commissione di reati.

  • art. 3 d.m. Interno 16 marzo 2016

    È stato richiamato dall’amministrazione quale base normativa per sottrarre all’accesso la documentazione riconducibile ad attività di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza; la sentenza non definisce autonomamente la legittimità del diniego di accesso.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • L’avviso orale previsto dal d.lgs. n. 159 del 2011 è una misura di prevenzione personale monitoria e preventiva, non repressiva, per la cui adozione non è necessario l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato né l’esistenza di una condanna o di fatti definitivamente qualificati come reato.
  • Il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento dell’avviso orale può basarsi su una valutazione complessiva di elementi circostanziati, anche indiziari, e su meri sospetti ragionevoli circa l’inclinazione del destinatario a comportamenti antigiuridici o antisociali.
  • In ragione della natura meno afflittiva e meramente monitoria dell’avviso orale, l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti; il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione.
  • La legittimità dell’avviso orale deve essere valutata sulla base degli elementi disponibili al momento della sua adozione; successive archiviazioni o pronunce favorevoli all’interessato non determinano, di per sé, un’illegittimità sopravvenuta dell’atto.
  • La motivazione dell’avviso orale può essere resa anche per relationem mediante il richiamo a una proposta o ad atti istruttori conoscibili nel giudizio, e non deve necessariamente riportare analiticamente ogni singolo episodio, purché consenta di ricostruire il quadro complessivo della pericolosità.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.