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Ordinanza

Ordinanza n. 557/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della nota RUP del 30.03.2026 prot. -OMISSIS- del 30.3.2026, “attestante i controlli ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 effettuati nei confronti dell’operatore Althea Italia s.p.a., nonché dell’impresa -OMISSIS-. (in qualità di impresa consorziata della medesima -OMISSIS-.) e dell-OMISSIS- (in qualità di impresa ausiliaria di-OMISSIS-) a seguito dell’istruttoria svolta anche in considerazione della sentenza n. -OMISSIS-/2025 del T.A.R. Lombardia – Milano”; - della nota RUP del 31.03.2026 prot. -OMISSIS-, portante “avvio del procedimento volto all’annullamento in parte qua della Determinazione di n. 576 del 11 luglio 2025 relativa alla gara “-OMISSIS- Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., multilotto, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali” – Lotto n. 3 – Comunicazione ex art. 7 Legge n. 241/90”; - di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente rispetto ai suddetti, ivi comprese per quanto occorra le successive note del RUP (16.4.26, 21.4.2026 e 28.4.2026) portanti invio di documenti.

Giustizia amministrativa202601680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del RUP attestante i controlli ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e nota di avvio del procedimento volto all’annullamento parziale dell’aggiudicazione relativa a una gara multilotto per la gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali, oltre agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la nota del RUP del 30 marzo 2026 relativa ai controlli ex art. 80 d.lgs. 50/2016 svolti nei confronti dell’aggiudicataria e di altre imprese coinvolte nella procedura, nonché la nota del 31 marzo 2026 di avvio del procedimento finalizzato all’annullamento parziale della determinazione di aggiudicazione del lotto n. 3. Sono state inoltre contestate, per quanto occorresse, le successive note del RUP di trasmissione documentale. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti, oltre alla contestazione degli atti e alla richiesta cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto, a un primo sommario esame, del necessario fumus boni iuris. La ragione decisiva è stata individuata nella natura meramente endoprocedimentale degli atti impugnati: non essendo ancora stato adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, tali atti non producono un’immediata lesione esterna. Secondo il giudice, nell’ambito della ripartizione interna delle competenze dell’ente, soltanto il Direttore Generale può attribuire efficacia esterna alle manifestazioni di volontà degli organi dell’ente. Il TAR ha inoltre rilevato l’imminenza della decisione del Consiglio di Stato sull’appello proposto contro la precedente sentenza del TAR Lombardia, con udienza fissata per il 14 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 80 d.lgs. 50/2016

    La disposizione è richiamata in relazione ai controlli sui requisiti dell’operatore economico e delle imprese coinvolte nella procedura di gara; l’ordinanza non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.

  • art. 60 d.lgs. 50/2016

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta di gara.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento parziale dell’aggiudicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare; l’istanza è stata respinta per carenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Gli atti adottati nel corso di un procedimento amministrativo, quando abbiano natura meramente endoprocedimentale e non producano un’immediata efficacia esterna lesiva, non sono di regola autonomamente impugnabili prima dell’adozione del provvedimento conclusivo.
  • Ai fini della tutela cautelare, la natura endoprocedimentale degli atti impugnati e l’assenza di un provvedimento conclusivo dotato di efficacia esterna possono escludere il necessario fumus boni iuris.
  • Nell’ambito della ripartizione interna delle competenze di un ente, le manifestazioni di volontà degli organi privi del potere di attribuire efficacia esterna non equivalgono al provvedimento conclusivo lesivo, se tale efficacia è riservata all’organo competente secondo l’ordinamento dell’ente.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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