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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37059/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta). La Corte non è entrata nel merito delle doglianze, perché ha rilevato una causa di inammissibilità formale: il difensore che ha sottoscritto e promosso il ricorso non risultava iscritto all'albo speciale dei difensori cassazionisti, come da certificazione in atti. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. condannando il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da un difensore non abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, risultando mancante l'iscrizione all'albo speciale dei cassazionisti. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistente una situazione di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza impugnata, emessa con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica solo ove non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è sottoscritto o proposto da un difensore privo dell'iscrizione all'albo speciale dei cassazionisti, requisito necessario per il patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per ragioni imputabili alla parte determina, salvo prova dell'assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Nel controllo preliminare di ammissibilità la Corte può arrestarsi senza esaminare il merito delle censure, qualora sia riscontrato un vizio processuale ostativo assorbente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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