Sentenza del 11/12/2017 n. 5159 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires - Base imponibile - Riporto delle perdite - Opzione in dichiarazione - Non emendabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di scomputare dal maggior reddito accertato una perdita fiscale pregressa non utilizzata, o utilizzata diversamente, nella dichiarazione originaria. La Corte ha distinto gli errori emendabili relativi a dati espressivi di scienza o giudizio dagli errori riguardanti una manifestazione di volontà. La scelta di riportare una perdita e utilizzarla in diminuzione del reddito di un determinato periodo costituisce esercizio di un'opzione e non un semplice errore materiale o valutativo. Pertanto, tale scelta non può essere modificata successivamente mediante dichiarazione integrativa.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata respinta. La perdita può essere computata in riduzione del maggior reddito accertato soltanto se era stata originariamente utilizzata a riporto nella dichiarazione pertinente. La dichiarazione integrativa non può superare o modificare la scelta contenuta nella dichiarazione originaria, poiché il riporto nell'anno successivo alla formazione della perdita è funzionale a evitare indebiti spostamenti nel tempo del carico tributario.
Norme richiamate
Disciplina IRES del riporto delle perdite fiscali
Il riporto delle perdite deve essere effettuato secondo le regole temporali previste e non può essere utilizzato per spostare discrezionalmente nel tempo la riduzione della base imponibile.
Principio di emendabilità della dichiarazione fiscale
Sono generalmente emendabili gli errori relativi a dati di scienza o giudizio, mentre non sono emendabili le dichiarazioni che esprimono una scelta negoziale o un'opzione fiscale, salvo specifiche diverse previsioni normative.
Cassazione, sentenza n. 7294/2012
La distinzione tra errori emendabili e manifestazioni di volontà non emendabili comprende anche la scelta di utilizzare le perdite pregresse in diminuzione del reddito.
Massime di principio
- Quando una dichiarazione fiscale contiene una scelta opzionale, la successiva dichiarazione integrativa non consente normalmente di sostituire tale scelta con una diversa.
- La correzione è più facilmente ammessa per errori oggettivi, materiali o di calcolo, ma non per decisioni fiscali consapevolmente esercitate, come la destinazione temporale delle perdite.
- Il contribuente deve verificare nella dichiarazione originaria l'anno e le modalità di utilizzo delle perdite, perché il mancato riporto tempestivo può impedire il successivo scomputo dal reddito accertato.
- Le perdite non possono essere utilizzate retroattivamente o trasferite liberamente tra periodi d'imposta, poiché ciò potrebbe alterare indebitamente la distribuzione temporale del carico fiscale.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra rettifica di un dato erroneamente rappresentato e modifica di una scelta fiscale: solo la prima rientra, in linea generale, nell'emendabilità della dichiarazione.
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