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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20896/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di diversi estratti di ruolo, con le relative cartelle di pagamento e atti di iscrizione ipotecaria, deducendone la mancata notifica. Il ricorso era stato dichiarato inammissibile in primo grado per assoluta genericità e, in appello, per difetto di specificità dei motivi di impugnazione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo la sufficienza dei motivi d'appello; con il secondo ha censurato, in termini ritenuti del tutto generici dalla Corte, la disciplina degli atti impugnabili, dell'impugnazione delle cartelle esattoriali e delle modalità di notificazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sentenza impugnata aveva correttamente riscontrato, con adeguata motivazione e valutando l'atto di impugnazione nel suo complesso, l'assenza di specifici motivi d'appello ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha parimenti ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che le argomentazioni svolte erano di assoluta genericità e contrastavano con i principi consolidati in tema di atti impugnabili, impugnazione delle cartelle esattoriali e notifiche. Il ricorso è stato pertanto rigettato; non è stata liquidata alcuna spesa per la mancata costituzione dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    l'atto di appello nel processo tributario deve contenere motivi specifici; la loro assenza legittima la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello è inammissibile se non contiene motivi specifici idonei a criticare puntualmente la decisione impugnata; la verifica va compiuta sull'atto di impugnazione considerato complessivamente.
  • La censura di violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 è infondata quando la sentenza di merito abbia motivatamente rilevato la mancanza di specificità dei motivi di gravame.
  • Le doglianze relative all'impugnazione di cartelle esattoriali, estratti di ruolo e notificazioni devono essere formulate in modo puntuale e coerente con i principi consolidati in materia; argomentazioni generiche sono inidonee a scardinare la decisione di merito.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, se ricorrono i presupposti normativi, il giudice dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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