Cassazione Civile, Ordinanza n. 42130/2021 del 31/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condebitori)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di mutuo bancario stipulato da più soggetti, nel quale alcuni condebitori sostenevano di avere versato alla banca somme superiori alla propria quota interna e chiedevano, in via monitoria, il regresso nei confronti degli altri condebitori per la differenza. Il tribunale aveva accolto l’opposizione di due condebitori contro il decreto ingiuntivo; la corte d’appello aveva confermato il rigetto ritenendo non provato che i ricorrenti avessero pagato in eccedenza la quota a loro spettante, valorizzando la mancanza di certezza sulla riferibilità di alcune contabili, la causale di alcuni versamenti, la provenienza di un pagamento da conto cointestato e l’inammissibilità della ripartizione di un bonifico cumulativo in assenza del terzo coobbligato. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: omesso esame di fatti decisivi e di documenti; violazione degli artt. 2697 e 2712 c.c. in tema di riparto dell’onere della prova e valore probatorio delle riproduzioni meccaniche/estratti conto non contestati; errore nell’imputazione dei pagamenti e mancata considerazione dell’art. 1854 c.c. sul conto cointestato; omesso esame di documentazione non contestata e mancata ammissione di prove orali e interrogatorio formale. In sostanza, i ricorrenti lamentavano che la corte territoriale avesse addossato integralmente a loro la prova dell’avvenuto pagamento in eccedenza, senza considerare che nel regresso tra condebitori solidali rileva il depauperamento oltre la quota e che i convenuti avrebbero dovuto provare il fatto estintivo della pretesa, cioè l’adempimento pro quota.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso. Ha ritenuto che la corte d’appello avesse applicato erroneamente le regole sull’onere della prova nei rapporti interni tra condebitori solidali, imponendo ai soli attori in regresso la dimostrazione non solo dell’avvenuto pagamento verso il creditore comune, ma anche della rigorosa imputazione personale di ogni versamento, senza considerare che i convenuti avrebbero dovuto provare di avere adempiuto la propria quota. Ha inoltre chiarito che gli estratti conto bancari, in quanto riproduzioni meccaniche, ricadono nell’art. 2712 c.c. e non nell’art. 2719 c.c., e che la cointestazione del conto ex art. 1854 c.c. attribuisce la legittimazione a operare disgiuntamente, senza incidere sulla titolarità del diritto di regresso verso gli altri condebitori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda applicando i corretti criteri probatori e provvedere anche sulle spese. L’esame del quinto motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 1299 c.c.
Il condebitore che abbia pagato oltre la propria quota può esercitare l’azione di regresso verso gli altri condebitori nei limiti dell’eccedenza
art. 1298 c.c.
Nei rapporti interni tra debitori solidali la ripartizione del debito segue la disciplina delle singole quote interne
art. 2697 c.c.
Il creditore/attore deve provare il titolo della pretesa e l’allegazione dell’inadempimento, mentre il debitore convenuto deve provare il fatto estintivo, cioè l’avvenuto adempimento
art. 2712 c.c.
Gli estratti conto e le registrazioni bancarie sono riproduzioni meccaniche e la loro contestazione deve riguardare la veridicità delle singole operazioni registrate
art. 2719 c.c.
Non è la norma applicabile alle riproduzioni meccaniche di dati contabili bancari, che vanno ricondotte all’art. 2712 c.c.
art. 1854 c.c.
"nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto"
La cointestazione del conto attribuisce la legittimazione ad operare disgiuntamente sui fondi, ma non comporta automaticamente il trasferimento della titolarità sostanziale del credito né incide sul diverso regresso tra condebitori del mutuo
Massime di principio
- Nel regresso tra condebitori solidali che abbiano pagato al creditore comune, l’attore deve provare l’esistenza del pagamento e l’eccedenza rispetto alla propria quota; una volta allegato l’inadempimento dei coobbligati, spetta a questi ultimi dimostrare di avere adempiuto la quota di loro competenza.
- La ripartizione interna delle somme pagate in relazione a un debito solidale va ricostruita secondo le quote tra coobbligati, senza pretendere che ogni singolo versamento sia provato come proveniente esclusivamente dal patrimonio personale dell’attore, se ciò non è richiesto dalla struttura del rapporto.
- Gli estratti conto bancari costituiscono riproduzioni meccaniche e la loro efficacia probatoria si governa secondo l’art. 2712 c.c.; il dissenso deve investire la veridicità delle singole operazioni e non può essere eluso con un generico rilievo formale.
- La cointestazione di un conto corrente con facoltà di operare separatamente abilita il cointestatario a disporre delle somme, ma non esaurisce né modifica di per sé i rapporti interni di regresso o di riparto dell’onere economico tra diversi obbligati.
- Nella valutazione della prova del pagamento, il giudice non può attribuire valore dirimente alle sole causali dei bonifici se non verifica anche la concreta provenienza delle somme e la loro riferibilità al rapporto obbligatorio rilevante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 42091/2021 del 31/12/2021
- ordinanza_civile · 31 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 42092/2021 del 31/12/2021
- ordinanza_civile · 31 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 42103/2021 del 31/12/2021
- ordinanza_civile · 31 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 42105/2021 del 31/12/2021
- ordinanza_civile · 31 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 42106/2021 del 31/12/2021
- ordinanza_civile · 31 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 42108/2021 del 31/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →