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Sentenza

Sentenza n. 4550/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1150/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1150/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per complessivi € 2.500

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1150/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata, deducendo che il Ministero non aveva corrisposto quanto dovuto per la carta elettronica del docente. Ha chiesto l'ordine di pagamento di € 2.500, le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinando di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratti gli eventuali importi già versati; gli interessi e il capitale residuo devono essere determinati secondo il titolo e la legge, e i conteggi della creditrice non sono vincolanti per l'Amministrazione. Sono dovuti anche gli accessori di legge e gli oneri con titolo nel provvedimento, nonché gli interessi legali maturati dopo il ricorso. Il TAR ha respinto la richiesta di penalità di mora, perché l'esiguità del debito renderebbe l'astreinte eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e dovrà eseguire l'incarico entro i successivi 60 giorni; non è previsto un compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La sentenza passata in giudicato costituisce titolo idoneo per l'azione di ottemperanza quando la pretesa esecutiva è documentata e non adeguatamente contestata dall'ente debitore.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    non sono dovute le somme di cui alla lettera b) dal momento che è escluso l'uso delle astreintes di cui all’art.114, comma 4 lett.e) c.p.a. laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva;

    La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano ragioni ostative; tra queste rientra l'esiguità del debito, se rende la penalità eccessivamente afflittiva.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici hanno 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere agli obblighi di pagamento, prima che possa essere avviato il recupero coattivo; il TAR ha ritenuto decorso tale termine.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente se non nei limiti di cui agli artt.1282 segg. c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili,

    La misura e la decorrenza degli interessi, così come la determinazione del capitale residuo, vanno verificate dall'Amministrazione secondo il titolo e la legge; i conteggi del creditore non sono vincolanti.

  • art. 114 c.p.a.

    L’attività demandata al Commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, sicché non appare dovuto alcun compenso al commissario stesso.

    Nel caso deciso, l'incarico commissariale affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione rientra nei suoi compiti istituzionali e non dà diritto a un compenso.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    La distrazione delle spese è disposta in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Il TAR richiama gli artt. 26 e 39 c.p.a. quali basi, insieme all'art. 93 c.p.c., per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza passata in giudicato costituisce titolo idoneo a fondare l'esecuzione quando la pretesa è documentata e l'ente debitore non l'ha adeguatamente contrastata.
  • Il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; la quantificazione proposta dal creditore non vincola l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi.
  • Le penalità di mora previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. possono essere escluse quando siano manifestamente inique o ricorrano altre ragioni ostative; l'esiguità del debito può giustificarne l'esclusione se la penalità risulta eccessivamente afflittiva.
  • Il commissario ad acta può essere attivato, dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, su istanza del creditore; se l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato, non è dovuto un compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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