Ordinanza n. 103/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del Decreto del Presidente della Provincia di Oristano n. 2 del 13.3.2026, comunicato in pari data, avente ad oggetto “L.R. N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008, ART. 4 C.2. REVOCA RAPPRESENTANTE IN SENO ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE”, con cui è stata disposta la revoca della nomina del ricorrente, dott. Gianluigi Carta, a rappresentante degli imprenditori in seno all’Assemblea Generale del predetto Consorzio; - del Decreto del Presidente della Provincia di Oristano n. 3 del 13.3.2026, avente ad oggetto “L.R. N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008, ART. 4 C. 2. NOMINA RAPPRESENTANTE IN SENO ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE”, con cui è stato nominato in sostituzione il sig. Antonello Demelas; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, “ancorché non conosciuto”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della nomina del rappresentante degli imprenditori nell'Assemblea generale del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese e contestuale nomina del sostituto
Esito
Favorevole al resistente (provincia e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui il Presidente della Provincia ha revocato la sua nomina quale rappresentante della Provincia tra gli imprenditori operanti nel territorio, nonché il successivo decreto di nomina del sostituto e gli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di ricorso; il giudice dà atto, in termini generali, delle censure dedotte contro la revoca e contro la nomina successiva. La revoca era motivata dall'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio provinciale, intervenuta dopo oltre dieci anni di commissariamento, e dalla necessità di nominare nuovi rappresentanti dell'ente presso il Consorzio per garantire il perseguimento degli obiettivi indicati nelle nuove linee programmatiche di mandato.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione degli atti impugnati. Quanto alla revoca, ha ritenuto prima facie condivisibile la motivazione secondo cui il rinnovo degli organi politici provinciali, dopo un lungo periodo di commissariamento, giustifica la nomina di nuovi rappresentanti dell'ente presso il Consorzio, in coerenza con gli obiettivi programmatici del nuovo indirizzo politico. Ha quindi ritenuto che, allo stato cautelare, le censure non superassero la valutazione di prima delibazione. Anche il provvedimento di nomina del sostituto è apparso resistente alle doglianze; il TAR ha inoltre dubitato della sussistenza dell'interesse a ricorrere contro tale nomina, poiché il ricorrente non figurava nella terna di nominativi proposta dalla Camera di commercio competente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 4 l.r. Sardegna n. 10/2008
L.R. N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008, ART. 4 C. 2
La disposizione è richiamata quale base normativa per la nomina dei rappresentanti della Provincia nell'Assemblea generale del Consorzio e per la proposta della terna di nominativi da parte della Camera di commercio competente.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, il rinnovo degli organi politici dell'ente locale, soprattutto dopo un prolungato commissariamento, può costituire una ragione prima facie idonea a sostenere la revoca delle precedenti nomine di rappresentanti dell'ente presso organismi partecipati o consortili e la loro sostituzione, quando l'amministrazione richiami l'esigenza di attuare il nuovo indirizzo politico-programmatico.
- La revoca della nomina di un rappresentante dell'ente locale può risultare cautelarmente giustificata dalla necessità di assicurare coerenza tra la rappresentanza presso un organismo consortile e le nuove linee programmatiche dell'organo politico subentrato, purché tale esigenza sia esplicitata nel provvedimento.
- L'interesse a ricorrere contro la nomina di un sostituto può essere dubbio quando il ricorrente non risulti incluso nella terna di candidati che, secondo la disciplina applicabile, deve essere proposta dall'organismo competente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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