Sentenza n. 1583/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione dirigenziale in data 8 febbraio 2024 della Città Metropolitana di Torino, avente ad oggetto: “Sito inquinato Area Carpice S.r.l., compresa tra Strada Carpice, Via Vinovo (ex Str. Rusca), Viale Europa, nel Comune di Moncalieri – Codice Anagrafe Regionale dei Siti contaminati:1215 – 1281 – Conclusione del procedimento riavviato a seguito della Sentenza CdS, Sez. IV, n. 8032/2021 e ordinanza di diffida ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V”,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale conclusiva del procedimento di individuazione dei responsabili dell'inquinamento e ordinanza di diffida alla bonifica ai sensi dell'art. 244 d.lgs. 152/2006
Esito
Favorevole al resistente (ente competente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione con cui la Città Metropolitana di Torino, in ottemperanza a precedenti sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, ha individuato gli eredi dei gestori storici di una discarica come responsabili, entro le rispettive quote ereditarie, del 20% della contaminazione di un sito inquinato, attribuendo il restante 80% alla società industriale avente causa. È stata dedotta la violazione del giudicato formatosi sulle sentenze precedenti, degli artt. 239, 240, 244 e 253 d.lgs. 152/2006, della direttiva 2004/35/CE e del principio chi inquina paga, nonché difetto di istruttoria e motivazione. I ricorrenti hanno contestato, in particolare, la prova della responsabilità dei loro danti causa, la riconducibilità della contaminazione ai rifiuti urbani da essi gestiti, la mancata considerazione di altri soggetti e l'utilizzabilità delle perizie tecniche acquisite dall'amministrazione. Non è stata invece contestata la qualità di eredi né la quantificazione delle quote ereditarie individuali.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le precedenti sentenze, ormai coperte da giudicato, avessero già definitivamente accertato sia la trasmissibilità mortis causa dell'obbligo di bonifica sia la responsabilità dei danti causa per l'attività di gestione della discarica, demandando all'amministrazione soltanto l'individuazione degli eredi, delle eventuali accettazioni con beneficio d'inventario e delle quote di responsabilità. Le censure dirette a rimettere in discussione il ruolo del Bordone e del Ricca, la natura della contaminazione e l'effettiva riconducibilità dell'inquinamento alla gestione dei rifiuti sono state dichiarate inammissibili perché riproponevano questioni già decise. Nel merito, il giudice ha comunque rilevato che la documentazione archivistica e le perizie tecniche dimostravano la presenza attiva dei danti causa sul sito e l'esistenza di rifiuti urbani, oltre a quelli industriali. La stima amministrativa del 20% di responsabilità riferibile ai rifiuti urbani e dell'80% riferibile ai rifiuti industriali è stata ritenuta sorretta da adeguata istruttoria e motivazione. Il TAR ha riconosciuto all'amministrazione un'ampia discrezionalità tecnica nell'accertamento della contaminazione e del nesso causale, sindacabile solo in presenza di risultati abnormi o manifestamente illogici. Ha ritenuto applicabile il criterio del più probabile che non e ammissibile la prova per presunzioni, gravando sul soggetto individuato come responsabile l'onere di fornire una prova liberatoria analitica. Ha escluso la violazione della direttiva 2004/35/CE e del principio chi inquina paga, affermando che anche una contaminazione storica può generare un obbligo attuale di bonifica se permane il pericolo di aggravamento. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti nei confronti della Città Metropolitana, liquidate in euro 4.000 oltre accessori, e compensate nei rapporti con Stellantis.
Norme richiamate
art. 244 d.lgs. 152/2006
ordinanza di diffida nei confronti del responsabile dell'inquinamento
La norma consente di individuare il responsabile della contaminazione e di imporgli gli interventi di bonifica; nel caso concreto la responsabilità dei danti causa e la sua trasmissibilità agli eredi erano già state accertate con giudicato.
art. 242, comma 1, d.lgs. 152/2006
Il riferimento alle contaminazioni storiche conferma che una condotta inquinante risalente e conclusa nel passato non esclude l'obbligo di bonifica, quando sia ancora attuale il pericolo di aggravamento della situazione.
art. 239 d.lgs. 152/2006
Le questioni relative alla responsabilità dei danti causa, riproposte con riferimento alla norma, sono state ritenute inammissibili perché già definitivamente decise.
art. 240 d.lgs. 152/2006
Il richiamo alla disposizione è stato ricondotto alle censure sulla mancata prova della responsabilità e sulla natura della contaminazione, ritenute precluse dal giudicato.
art. 253 d.lgs. 152/2006
Il richiamo alla disposizione è stato ritenuto inidoneo a riaprire questioni già definite nei precedenti giudizi.
art. 17 d.lgs. 22/1997
La disciplina previgente conferma che l'obbligo di bonifica e la responsabilità per il danno ambientale potevano rilevare rispetto a condotte anteriori all'attuale disciplina, senza indebita retroattività.
direttiva 2004/35/CE
La disciplina nazionale applicata non viola il principio chi inquina paga: l'obbligo di bonifica è posto a carico del soggetto cui è causalmente riconducibile la contaminazione, anche se storica.
sentenza Adunanza plenaria n. 10/2019
I principi sulla successione universale e sulla trasmissibilità degli obblighi di bonifica sono applicabili anche alle vicende successorie e societarie, secondo la natura sostanziale della responsabilità ambientale.
Massime di principio
- Il giudicato che abbia definitivamente accertato la responsabilità del dante causa per una contaminazione e la trasmissibilità mortis causa dell'obbligo di bonifica preclude agli eredi la riediscussione di tali questioni nel successivo procedimento volto soltanto a identificarli e a quantificare le rispettive quote di responsabilità.
- Nell'accertamento della responsabilità per contaminazione ambientale l'amministrazione può utilizzare il criterio del più probabile che non e la prova per presunzioni; una volta forniti elementi indiziari sufficienti, incombe sul soggetto individuato come responsabile l'onere di offrire una prova liberatoria analitica e specifica, non essendo sufficiente prospettare genericamente possibili responsabilità di terzi.
- Le valutazioni tecniche dell'amministrazione in materia di caratterizzazione e bonifica di siti contaminati sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando risultino abnormi o manifestamente illogiche; una stima della ripartizione delle responsabilità è legittima se fondata su istruttoria tecnica coerente e motivazione attendibile.
- Una contaminazione storica, anche se la condotta inquinante si è conclusa in epoca anteriore all'introduzione della disciplina organica della bonifica, può imporre un obbligo attuale di bonifica quando permanga il pericolo di aggravamento della situazione ambientale.
- L'obbligo di bonifica può essere trasmesso mortis causa agli eredi del responsabile, i quali subentrano nella posizione debitoria del de cuius anche se non hanno mai avuto la disponibilità del sito, non hanno personalmente svolto attività inquinanti e non hanno tratto benefici economici dall'utilizzo dell'area.
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