Sentenza n. 691/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) - del provvedimento del 30.11.2021, PG0670026121, privo di altro utile elemento identificativo, adottato dal R.d.P., Unità Commercio su aree pubbliche, ufficio chioschi, presso la Direzione E.U. e L. Area attività produttive e commercio, del Comune di Milano, di seguito comunicata il 10/02/2022, recante un ibrido ed atipico provvedimento di avvio del procedimento teso alla revoca dell'autorizzazione commerciale e relativa concessione in uno al momento dispositivo di rimozione entro 30 giorni del chiosco e ripristino dei luoghi; b) – dell’autorizzazione n. 1518 [rectius: 15158], del 08.01.2018, in parte qua, ove se ne dispone l’uso temporaneo “condizionato” alla fine dei lavori della MM4, in quanto solo ora lesiva; c) – della concessione PG 213430, del 10.01.2018, del posteggio dell’area pubblica di via Dezza, per la realizzazione e posa di un chiosco, in parte qua, ove se ne dispone la temporaneità, fino al termine dei lavori relativi alla realizzazione della Metropolitana linea 4, che interessa l’area di Via Foppa, oggetto della concessione PG 82794, del 21.08.2012; d) – di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale; B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30/05/2022, per l’annullamento: a) - del provvedimento del 30.03.2022, privo di altro utile elemento identificativo, adottato dalla Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP Area Attività Commerciali e SUAP – Unità e programmazione e Gestione commercio su Aree Pubbliche, Ufficio Chioschi, del Comune di Milano, di seguito comunicata, recante ancora un ibrido ed atipico provvedimento di “sospensione degli effetti della comunicazione di avvio del procedimento”, con contestuale disposizione che “con successiva comunicazione verrà indicata la nuova tempistica tesa alla rimozione del manufatto da Via Dezza”; b) – ove occorra ed in quanto lesive: delle delibere di G.M. 724/2020 e 358/2021, citate nel provvedimento impugnato sub a), mai comunicate e conosciute solo per estremi, con riserva di ulteriori motivi aggiunti; c) – di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale; C) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 31\07\2024, per l’annullamento: a) - della nota prot. PG 0372094/2024 del giorno 04/07/2024, notificata via pec in data 08/07/2024, della Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP - Unità Programmazione e Gestione Commercio su Aree Pubbliche - Ufficio Chioschi, di nuovo avvio del procedimento volto: “a) alla Decadenza dell'autorizzazione commerciale temporanea n. 15158, b) alla Revoca della relativa concessione di suolo pubblico in via Dezza, per conclusione dei lavori per la realizzazione di MM4 e c) la successiva Rimozione del manufatto impattante per i lavori di sistemazione superficiale del parterre centrale di via Dezza”; b) - della nota senza protocollo datata 12/07/2024 ma sottoscritta e comunicata in data 18/07/2024, dell’Unità Occupazione e Strutture di Somministrazione e Artigianali - Area Sportello unico eventi e concessioni, di nuovo Avvio del procedimento volto: a) alla Dichiarazione di decadenza delle concessioni: PG 213430/2017 in via Dezza, poste in aderenza del chiosco e PG 217280/2020, codice pratica n. 00002/2020 0613/07301/08202 in via Dezza e b) alla contestuale archiviazione dell'istanza di adeguamento pg 178313/2022, codice pratica n. 00002/2022 0310/16195/17491; c) - della nota prot. PG 0345065.U del 19/06/2024 della Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio, allo stato nota soltanto parzialmente e de relato, nella misura in cui essa è trascritta nei provvedimenti sub a) e b), ove si legge: «La fine dei lavori di sistemazione superficiale in corrispondenza di via Foppa, fronte numero5, secondo le tempistiche comunicate dai costruttori e previste entro la fine del mese di luglio 2024. Contestualmente saranno avviate le lavorazioni nel parterre centrale di via Dezza al fine di realizzare il percorso pedonale previsto dal progetto punto i lavori potranno virgola in questo caso essere avviati solo dopo lo spostamento delle strutture del dehors temporaneo che risultano essere interferenti con l’’''approntamento del cantiere”»; d) - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazioni di avvio e successivi atti endoprocedimentali relativi alla decadenza dell’autorizzazione commerciale temporanea, alla revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico e alla rimozione del chiosco, nonché l’autorizzazione commerciale e la concessione del 2018 nella parte in cui ne prevedevano la temporaneità fino alla conclusione dei lavori della MM4
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente, originariamente operante in via Foppa, aveva ottenuto dal Comune, quale misura compensativa per i disagi derivanti dai lavori della linea metropolitana M4, l’autorizzazione temporanea a installare un chiosco in via Dezza e le correlate concessioni di occupazione di suolo pubblico, espressamente limitate alla durata dei lavori. Ha impugnato, dapprima, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione commerciale e della concessione, sostenendo che si trattasse di un provvedimento atipico, lesivo e volto in realtà a revocare o modificare la precedente posizione concessoria. Ha inoltre contestato l’autorizzazione commerciale e la concessione del 2018 nella parte relativa alla temporaneità, deducendo violazione degli artt. 7 e ss., 10-bis, 21-quater, 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990, delle disposizioni regionali e regolamentari comunali sul commercio e sull’occupazione di suolo pubblico, nonché degli artt. 3, 97 e 117 Cost. Sono stati dedotti, tra gli altri, difetto di motivazione e di istruttoria, carenza dei presupposti, sviamento, atipicità, contraddittorietà, incompetenza, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento, lealtà e correttezza dell’amministrazione. Con il primo ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati l’atto comunale di annullamento o sospensione degli effetti della prima comunicazione di avvio e, in via eventuale, alcune delibere comunali. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti sono state impugnate le nuove comunicazioni di avvio del 2024, relative alla decadenza dell’autorizzazione, alla revoca delle concessioni e alla rimozione del manufatto, nonché la nota tecnica sui lavori, deducendo la natura immediatamente lesiva degli atti, la loro contraddittorietà, il difetto di istruttoria e motivazione e l’assenza di interferenza tra il chiosco e i lavori pubblici.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso introduttivo in parte inammissibile e per il resto irricevibile, e ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. Le comunicazioni di avvio del procedimento del 2021 e del 2024 sono state qualificate come atti endoprocedimentali, privi di autonoma e attuale lesività: esse non concludevano il procedimento, non producevano effetti definitivi e non rendevano certa la futura adozione dei provvedimenti di decadenza, revoca e rimozione. Anche l’indicazione di lasciare libero il sedime occupato è stata ritenuta conseguente alla futura conclusione del procedimento e, quindi, non autonomamente lesiva. L’impugnazione dell’atto del 30 marzo 2022, con cui era stata annullata o sospesa la precedente comunicazione di avvio, è stata ritenuta anch’essa priva di lesività autonoma. Le delibere comunali richiamate nei motivi aggiunti sono state contestate genericamente, senza specifici motivi, e con formula meramente eventuale. L’impugnazione dell’autorizzazione commerciale del gennaio 2018 e della concessione di occupazione di suolo pubblico del gennaio 2018 è stata invece dichiarata irricevibile per tardività: gli atti erano stati personalmente comunicati nel gennaio 2018 e il loro carattere temporaneo, condizionato alla durata dei lavori della MM4, era immediatamente conoscibile. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e dell’andamento del giudizio.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L’interesse a ricorrere richiede una concreta e attuale utilità pratica, diretta e immediata; non coincide con l’astratta aspirazione al ripristino della legalità.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno consente l’applicazione al processo amministrativo dell’art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire.
art. 40 c.p.a.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la contestazione generica di atti richiamati, anche con formula eventuale, non soddisfa tale requisito.
art. 70 c.p.a.
La riunione dei ricorsi è rimessa alla discrezionalità del giudice e il suo mancato esercizio non costituisce, di per sé, vizio della pronuncia.
artt. 7 e ss. l. 241/1990
Le comunicazioni di avvio costituiscono, di regola, atti endoprocedimentali e non sono autonomamente impugnabili in assenza di una lesione immediata e definitiva.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato tra i motivi di ricorso in relazione alla pretesa revoca dell’autorizzazione e della concessione; la questione sostanziale non è stata esaminata per difetto di interesse e tardività.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato tra i motivi di ricorso in relazione all’autotutela; anche tale censura non è stata esaminata nel merito, per la natura non lesiva degli atti impugnati.
art. 21, commi 1 e 11-quater, l.r. Lombardia 6/2010
Richiamato quale parametro regionale della disciplina commerciale e concessoria, senza esame di merito per la definizione in rito.
Massime di principio
- Le comunicazioni di avvio del procedimento sono, di regola, atti endoprocedimentali non autonomamente impugnabili, poiché la lesione della sfera giuridica del destinatario deriva normalmente dal provvedimento conclusivo.
- L’impugnazione anticipata di un atto endoprocedimentale è ammessa solo in via eccezionale, quando l’atto abbia natura sostanzialmente conclusiva e provvedimentale, interrompa definitivamente il procedimento, conformi in modo vincolante la decisione finale oppure produca un arresto procedimentale immediatamente lesivo.
- La mera indicazione, contenuta in una comunicazione di avvio, della futura rimozione di un manufatto non integra un ordine autonomamente lesivo quando la rimozione presupponga la conclusione del procedimento di decadenza o revoca del titolo.
- L’autorizzazione e la concessione temporanee devono essere impugnate entro il termine decorrente dalla loro comunicazione quando il carattere temporaneo e la condizione cui sono subordinate risultino già chiaramente dal loro contenuto; la successiva adozione di comunicazioni di avvio non riapre il termine per contestare tali clausole.
- L’interesse a ricorrere deve consistere in un’utilità concreta, attuale, diretta e immediata conseguibile mediante la pronuncia giudiziale; non è sufficiente allegare una generica violazione della legalità amministrativa.
- La contestazione di atti amministrativi con formula meramente eventuale e senza deduzione di specifici vizi viola l’onere di specificità dei motivi e determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →