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Sentenza

Sentenza n. 3630/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 19440/2024, resa tra le parti, che ha respinto il gravame proposto dagli odierni appellanti contro il provvedimento definitivo di rigetto della domanda di adesione alla procedura transattiva ex lege n. 222/2007 e 244/2007 (prot. RIDAB N. -OMISSIS-/2019), unitamente al sottostante preavviso di rigetto;

Giustizia amministrativa202504522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego definitivo di adesione alla procedura transattiva prevista dalle leggi n. 222/2007 e n. 244/2007, nonché contro il sottostante preavviso di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti, quali eredi del soggetto deceduto, contestavano il rigetto della domanda di adesione alla procedura transattiva presentata nel 2010 e definita dal Ministero soltanto nel 2019. Deducevano, in particolare, l’avvenuta prova del nesso causale tra le trasfusioni o la somministrazione di emoderivati e il danno alla salute, anche in ragione dell’indennizzo riconosciuto ai sensi della legge n. 210/1992; l’illegittima protrazione del procedimento e la violazione dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto; l’erronea considerazione della sentenza della Corte di cassazione intervenuta nel 2019 come circostanza sopravvenuta; nonché la violazione delle garanzie procedimentali. La domanda comprendeva anche il risarcimento dei danni derivanti dal rigetto della transazione e dalla durata del procedimento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. La decisione è fondata sulla ragione più liquida costituita dal giudicato civile: la Corte d’appello di Torino, con sentenza divenuta definitiva dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, aveva escluso il nesso causale tra le trasfusioni e i danni alla salute, ritenendo non raggiunta neppure la soglia della preponderanza causale quanto alla possibilità che i controlli sanitari omessi avrebbero evitato il contagio. Tale statuizione escludeva uno dei requisiti necessari per l’accesso alla procedura transattiva, ossia l’esistenza del nesso causale tra danno e trasfusione o somministrazione di emoderivati infetti. Di conseguenza, era legittimo il diniego ministeriale e risultavano irrilevanti le questioni relative all’altro presupposto della pendenza del giudizio civile. La mancanza del diritto al bene della vita escludeva inoltre il risarcimento del danno da ritardo; gli interessati avrebbero potuto proporre un’azione avverso il silenzio per ottenere la definizione dell’istanza, ma non risultava che lo avessero fatto. Le spese sono state compensate in ragione della natura della pretesa azionata.

Norme richiamate

  • art. 33 l. 222/2007

    Prevede l’autorizzazione alla stipula di transazioni con determinate categorie di soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati o vaccinazioni obbligatorie, che abbiano promosso azioni risarcitorie ancora pendenti.

  • art. 2, commi 361 e 362, l. 244/2007

    Costituisce, insieme all’art. 33 della legge n. 222/2007, la base legislativa della procedura transattiva per i soggetti danneggiati indicati dalla normativa.

  • art. 2 d.m. 28 aprile 2009, n. 132

    Richiede, tra i criteri per la stipula delle transazioni, l’esistenza di un danno riconducibile alle categorie previste e del nesso causale tra danno e trasfusione o somministrazione di emoderivati infetti.

  • art. 5, lett. c), d.m. 4 maggio 2012

    Individua, tra gli ulteriori presupposti della procedura, l’assenza di una sentenza dichiarativa della prescrizione.

  • art. 27-bis d.l. 90/2014, convertito in l. 114/2014

    Prevede un’equa riparazione per i soggetti danneggiati che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva entro il termine indicato dalla norma.

  • l. 210/1992

    È richiamata dagli appellanti per sostenere che l’indennizzo previsto dalla legge avrebbe implicato il riconoscimento del nesso causale; il Consiglio di Stato esclude che tale argomento possa superare il giudicato civile contrario.

  • art. 30 c.p.a.

    Rileva in relazione alla richiesta risarcitoria, che viene respinta perché gli appellanti non avevano titolo a conseguire il bene della vita e quindi non sussisteva il presupposto per il danno da ritardo.

  • art. 31 c.p.a.

    È richiamato implicitamente nella considerazione secondo cui gli interessati avrebbero potuto proporre un’azione avverso il silenzio per sollecitare la definizione dell’istanza.

Massime di principio

  • Quando l’accesso a una procedura transattiva amministrativa è subordinato alla sussistenza del nesso causale tra il danno e l’evento lesivo, un giudicato civile che abbia escluso definitivamente tale nesso impedisce il riconoscimento del requisito e legittima il diniego dell’amministrazione.
  • Il giudicato civile che esclude il nesso causale tra la condotta o omissione dell’amministrazione e il danno alla salute non può essere superato, nel successivo giudizio amministrativo relativo all’accesso a una procedura transattiva, mediante la rivalutazione delle medesime circostanze fattuali o mediante il richiamo a provvidenze indennitarie aventi presupposti diversi.
  • La mancanza di uno dei requisiti sostanziali per ottenere il beneficio richiesto esclude il risarcimento del danno da ritardo, poiché il ritardo procedimentale non può risarcire la perdita di un bene della vita che l’interessato non aveva titolo a conseguire.
  • La prolungata inerzia dell’amministrazione nella definizione di un’istanza non determina automaticamente il diritto al risarcimento: l’interessato deve allegare e dimostrare la spettanza sostanziale del risultato richiesto, ferma la possibilità di proporre l’azione contro il silenzio per ottenere la conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzioDanno da ritardo
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiLegittimo affidamentoSilenzio della pubblica amministrazioneRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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