Cassazione Civile, Ordinanza n. 38478/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità amministrativa aveva irrogato una sanzione pecuniaria a due obbligate in solido per avere occupato un lavoratore senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto e senza consegnargli, all'assunzione e prima dell'inizio dell'attività, copia della comunicazione o del contratto individuale sottoscritto, in violazione dell'art. 4-bis, comma 2, del d.lgs. n. 181 del 2000. Le opponenti avevano impugnato l'ingiunzione, ma il tribunale aveva rigettato l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo: a) che il termine di 90 giorni per la notifica del verbale conclusivo previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981 fosse stato rispettato, perché l'accertamento si era protratto per la complessità delle indagini e per la necessità di individuare la reale datrice di lavoro; b) che dalle prove raccolte risultasse effettivamente esistente il rapporto di lavoro alle dipendenze della società. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: violazione dell'art. 14 l. n. 689 del 1981, sostenendo che il ritardo di oltre due anni tra la richiesta di intervento e la notifica del verbale non fosse giustificato e che i fatti fossero agevolmente accertabili fin dal 2010; e violazione delle norme su rito e prova del lavoro subordinato e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare i fatti costitutivi della sanzione gravasse sull'amministrazione e che, in realtà, il rapporto di lavoro non fosse mai esistito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la valutazione sulla complessità e sulla definitività dell'accertamento, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 14 della l. n. 689 del 1981, appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per omesso esame di fatti decisivi, qui non indicati. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte. Poiché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza di legittimità e non erano state prospettate ragioni idonee a mutare l'orientamento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese per mancanza di controricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 l. n. 689 del 1981
Nel caso di contestazione non immediata, il dies a quo per la notifica degli estremi della violazione decorre dal momento in cui l'autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili alla verifica dell'illecito, tenendo conto della complessità concreta dell'accertamento; tale valutazione spetta al giudice di merito.
art. 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 181 del 2000
Costituisce la norma violata dalla condotta sanzionata, per omessa comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto e omessa consegna della documentazione al lavoratore all'atto dell'assunzione.
art. 2697 c.c.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo quando sia stata erroneamente attribuita l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sui fatti costitutivi e sulle eccezioni; non basta contestare la valutazione delle prove.
artt. 414, 416 e 409 c.p.c.
Sono evocati dai ricorrenti per sostenere la censura sul riparto dell'onere probatorio e sulla qualificazione del rapporto di lavoro, ma la Corte li considera irrilevanti rispetto alla reale doglianza, che attiene alla valutazione delle prove.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazioni di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e i ricorrenti non hanno offerto argomenti idonei a mutare l'orientamento consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 richiamato dalla Corte.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative, quando non vi sia contestazione immediata, il momento dell'accertamento non coincide con la mera acquisizione materiale del fatto, ma con quello in cui l'autorità dispone di tutti gli elementi necessari per verificare la violazione; il relativo apprezzamento, se adeguatamente motivato, è riservato al giudice di merito.
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice abbia realmente invertito l'onere della prova; non è consentito trasformare in violazione di legge una doglianza che riguarda, in sostanza, la valutazione delle prove.
- Quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato di legittimità e il ricorrente non offre argomenti per mutarlo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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