Cassazione Penale, Sentenza n. 22756/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura la sentenza per insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di peculato e della qualifica soggettiva di "agente contabile" dell'imputato ai sensi dell'art. 179 R.D. n. 827/1924, sostenendo che le puntate appartengono alla società proprietaria della macchina da gioco e costituiscono ricavo di un'attività commerciale: il mancato versamento sarebbe quindi un inadempimento di obbligazione tributaria o contrattuale (non appropriazione indebita di denaro pubblico). Contestava quindi la ricorrenza del dolo e la natura pubblica delle somme non versate (PREU, canone, contributo di legge di stabilità 2015, quota dovuta alla concessionaria).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che il ricorso non si confronti con la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite (Rubbo, e pronunce successive) che qualificano come peculato l'appropriazione, da parte del gestore/ esercente, dei proventi delle slot machines, comprese le somme destinate al Prelievo Erariale Unico e alla "quota di stabilità", in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione. La sentenza impugnata era stata correttamente confermata: la concessionaria e i soggetti delegati (gestore/esercente) svolgono funzioni di carattere pubblico e il denaro ha vincolo originario di destinazione pubblica. Il motivo sul dolo è stato ritenuto meramente assertivo, atteso il protratto inadempimento dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
La condotta dell'appropriazione dei proventi del gioco, comprese le somme destinate al PREU e alla quota di stabilità, integra il reato di peculato in quanto il denaro è considerato appartenente alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione.
art. 179 R.D. n. 827 del 1924
Richiamata dalla difesa per negare la qualifica soggettiva di agente contabile, la norma è stata ritenuta non idonea a prevalere sulla giurisprudenza secondo cui il concessionario e i soggetti delegati esercitano funzioni assimilabili ad attività di pubblico servizio/contabile e partecipano alla gestione dei fondi pubblici.
art. 110 TULPS (sesto e settimo comma)
Richiamato in motivazione dalla giurisprudenza come norma che inquadra gli apparecchi da gioco leciti e la relativa responsabilità del gestore/esercente, la Corte ha ritenuto che l'operatore che si impossessa dei proventi non versati viola il vincolo di destinazione pubblica del denaro.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
Giurisprudenza citata (Sezioni Unite e sezioni penali)
Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020 (Rubbo); Sez. 6, n. 3923 del 20/11/2025; Sez. 6, n. 46012 del 13/09/2023 (Pozzi); Sez. 2, n. 46068 del 23/11/2021 (Rossi)
Giurisprudenza consolidata che interpreta il fenomeno: il denaro riscosso dalle macchine da gioco appartiene alla P.A. dal momento della riscossione; il concessionario è un 'agente contabile' formale e le somme non versate dal gestore/esercente integrano il peculato.
Massime di principio
- Se il gestore o esercente di apparecchi da gioco leciti si impossessa dei proventi incassati (in tutto o in parte), inclusi PREU e altre quote destinate alla pubblica amministrazione, la condotta può integrare il reato di peculato perché il denaro è considerato appartenente alla P.A. sin dal momento della riscossione.
- La distinzione tra quote di natura tributaria e profitto proprio del gestore non è sufficiente, di per sé, a escludere il peculato quando sussiste un vincolo originario di destinazione pubblica del denaro immesso nel gioco.
- Per sfuggire alla qualificazione di peculato è necessario fornire elementi concreti che contrastino la giurisprudenza consolidata: ad esempio prova che le somme non erano vincolate alla P.A., che non vi è stata appropriazione materiale o che mancava il dolo.
- Gli argomenti meramente assertivi che non confutano la giurisprudenza consolidata e le motivazioni delle decisioni antecedenti (Sezioni Unite e pronunce successive) risultano inammissibili o destinati a fallire.
- In fase di impugnazione è fondamentale confrontarsi esplicitamente con la giurisprudenza dominante: omettere tale confronto può portare alla declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza.
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