Cassazione Penale, Sentenza n. 27955/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990) per oltre 13 kg lordi di marijuana. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione per avere il Tribunale ritenuto esclusivamente adeguata la custodia cautelare in carcere anziché misure meno afflittive, avendo a suo dire sovravalutato il quantitativo e il presunto collegamento con circuiti organizzati, svalutato il comportamento collaborativo non verificato, dato rilievo ingiustificato a precedenti non attinenti e pendenze per evasione non ancora accertate, e senza indizi chiari di inserimento organizzato dell'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, dietro una apparente censura di illogicità motivazionale, il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione di merito che la Corte non può compiere. La Cassazione ha ritenuto che il percorso motivazionale del Tribunale non presenti vizio logico evidente: il consistente quantitativo di droga e la provenienza dall'estero legittimano l'inferenza di collegamenti con circuiti criminali e il pericolo di reiterazione; la collaborazione resa dall'indagato è stata giustamente considerata neutra allo stato in assenza di verifiche; i precedenti sono stati valutati solo come indice generale negativo di personalità e l'ordinanza ha dato rilievo all'assenza di necessità economiche e al fatto che la sostanza era stata recapitata all'abitazione dell'indagato da un corriere, ciò che rendeva inadeguata la custodia domiciliare. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina il delitto di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; applicata come fattispecie contestata per il possesso di oltre 13 kg di marijuana, la quale ha costituito elemento fondamentale per ritenere il collegamento con circuiti più o meno organizzati e il pericolo di reiterazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte (formalità esecutive e comunicazioni previste dalla disposizione).
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Giurisprudenza costituzionale richiamata in tema di responsabilità del proponente per la determinazione della causa d'inammissibilità e per valutare l'eventuale assenza di colpa nella determinazione della stessa; qui utilizzata per giustificare la condanna pecuniaria data la manifesta assenza di pregio degli argomenti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione di merito della misura cautelare: i ricorsi che chiedono solo la sostituzione della valutazione del giudice del merito sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- Quantitativi elevati di sostanza illecita, soprattutto se con provenienza estera, sono elementi che legittimano logicamente l'inferenza di collegamento a circuiti organizzati e giustificano la prognosi di pericolo di reiterazione.
- La collaborazione dichiarata dall'indagato resta neutra se non verificata nei fatti dal giudice di merito; la Corte non può supplire con accertamenti propri.
- Precedenti penali aspecifici possono essere valutati come indicatore negativo della personalità, ma non costituiscono di per sé prova decisiva di inserimento in attività organizzate.
- Il contesto fattuale (ad es. consegna della droga all'abitazione tramite corriere professionale) e l'assenza di comprovate necessità economiche possono giustificare il rigetto di misure meno afflittive come la custodia domiciliare.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; è dunque importante valutare la fondatezza sostanziale e la tipologia di censura prima di proporre il ricorso.
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