Cassazione Civile, Ordinanza n. 19113/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, notificato perché non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. Sosteneva di non essere fiscalmente residente in Italia ma soltanto dimorante nel territorio dello Stato, affermando che la residenza fiscale dovesse radicarsi in Russia e che i redditi da attività sportiva non fossero imponibili in Italia. In Cassazione ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, deducendo la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; (2) violazione delle medesime norme sotto il profilo della falsa applicazione di legge; (3) violazione degli artt. 4, 17 e 24 della convenzione Italia-Russia contro le doppie imposizioni, sostenendo che i compensi provenissero da squadre estere e che l'attività si svolgesse solo in minima parte in Italia, con conseguente mancata prova dei presupposti impositivi da parte dell'Amministrazione; (4) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR considerato documenti prodotti a dimostrazione della residenza in Russia, come bollette e certificato di residenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto. Ha escluso che la sentenza di appello fosse affetta da motivazione apparente, osservando che la CTR aveva illustrato in modo chiaro e completo le ragioni della decisione e gli elementi probatori valorizzati. Ha poi confermato la corretta applicazione della convenzione italo-russa: poiché il contribuente risultava avere un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, il criterio decisivo era quello del centro degli interessi vitali, che la CTR aveva individuato in Italia sulla base di plurimi indici fattuali. Quanto ai redditi sportivi, la Corte ha rilevato che il beneficio convenzionale invocato richiedeva la prova del presupposto di fatto da parte del contribuente, prova non offerta. Infine, ha dichiarato inammissibile la censura sul vizio di omesso esame, sia per la preclusione della doppia conforme sia perché diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se mancante, meramente apparente o obiettivamente incomprensibile; non basta una motivazione non condivisa dalla parte soccombente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La sentenza deve esporre, anche concisamente, i motivi in fatto e in diritto della decisione in modo intellegibile.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale, cioè rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario l'obbligo di motivazione della sentenza si coordina con il parametro costituzionale del minimo costituzionale.
art. 4 della Convenzione Italia-Russia del 9 aprile 1994 ratificata con L. n. 370/1997
Per stabilire la residenza fiscale, se il contribuente dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, occorre individuare lo Stato in cui sono più strette le relazioni personali ed economiche, cioè il centro degli interessi vitali.
art. 17 della Convenzione Italia-Russia del 9 aprile 1994 ratificata con L. n. 370/1997
L'imposizione dei redditi dello sportivo professionista nello Stato diverso da quello di residenza richiede la prova che i redditi derivino da prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente; il relativo beneficio convenzionale deve essere provato da chi lo invoca.
art. 24 della Convenzione Italia-Russia del 9 aprile 1994 ratificata con L. n. 370/1997
Norma evocata dal ricorrente a sostegno della disciplina convenzionale, senza che la Corte vi ricavasse una regola decisiva diversa da quelle applicate agli artt. 4 e 17.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso nei limiti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
La misura dell'ulteriore contributo unificato è pari a quella prevista per il ricorso.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente solo quando il testo non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito delle prove: la censura è ammissibile solo se denuncia un vero vizio motivazionale nei limiti consentiti, non se mira a sostituire la propria lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito.
- In tema di residenza fiscale ai fini convenzionali, quando il contribuente dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, il criterio decisivo è il centro degli interessi vitali, da desumere dalle relazioni personali ed economiche complessive.
- Chi invoca un beneficio o un'esenzione derivante da una convenzione contro le doppie imposizioni deve provare i fatti costitutivi del relativo presupposto applicativo.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. incontra la preclusione stabilita dall'art. 348-ter c.p.c.
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