Sentenza n. 3796/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del CSM di nomina di un magistrato quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, unitamente alla proposta della Quinta Commissione e al relativo parere favorevole
Esito
Favorevole al resistente (organi di autogoverno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la nomina del controinteressato alla Procura di L’Aquila. Egli aveva presentato, in ordine cronologico, una domanda per la Procura di Vasto e una per la Procura di L’Aquila. La Quinta Commissione del CSM, nella seduta del 21 marzo 2024, non aveva esaminato la candidatura per L’Aquila, ritenendo che il magistrato fosse stato destinato ad altro incarico, sebbene la procedura per Vasto fosse stata definita dal Plenum solo l’8 maggio 2024. L’appellante ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 50, 51, 69 e 70 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, dell’art. 194 r.d. n. 12/1941 e dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 160/2006, sostenendo che la sua domanda per L’Aquila dovesse essere esaminata perché ancora formalmente pendente alla data della proposta della Commissione e perché egli non l’aveva revocata. Il controinteressato ha proposto appello incidentale, riproponendo l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale e ha assorbito i motivi riproposti e l’appello incidentale. Ha interpretato il sistema del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria nel senso che le domande per incarichi direttivi conservano validità sino alla conclusione della relativa procedura, salvo revoca, e che il conferimento di un incarico determina automaticamente la revoca delle altre domande pendenti. La procedura si conclude con la deliberazione del Plenum del CSM, non con la precedente proposta della Commissione, che ha natura endoprocedimentale e rilevanza interna. Tuttavia, nel caso concreto, alla data della deliberazione di nomina per L’Aquila, del 22 maggio 2024, il Plenum aveva già conferito all’appellante l’incarico di Procuratore di Vasto con deliberazione dell’8 maggio 2024. Da tale momento le altre domande dovevano intendersi revocate. La mancata considerazione della candidatura per L’Aquila non è stata quindi ritenuta illegittima, anche perché costituisce applicazione di una prassi del CSM funzionale all’efficienza e alla semplificazione delle procedure. Il Collegio ha inoltre rilevato che il Testo unico costituisce fonte di disposizioni amministrative di autovincolo e non può incidere sul diritto di azione, ma che in concreto l’interesse dell’appellante era stato soddisfatto dalla nomina per Vasto, da lui domandata e non revocata. L’aspirazione a una sede ritenuta preferibile non prevale sull’interesse pubblico alla tempestiva copertura degli uffici direttivi e alla continuità delle funzioni giudiziarie. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 49 Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
le domande conservano validità fino a quando non si concluda il concorso nell’ambito del quale sono state presentate, salvo che intervenga la revoca; in ragione della reciproca indifferenza e indipendenza tra i concorsi, le eventuali preferenze espresse dal magistrato non sono in alcun modo tenute in considerazione dal Consiglio
Le domande restano valide sino alla conclusione della singola procedura, ma le preferenze soggettive tra sedi diverse non vincolano il CSM.
art. 50 Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
ogni magistrato non può presentare o confermare più di tre domande di conferimento di incarico direttivo e tre di semidirettivo, in modo da non averne più di sei contemporaneamente pendenti
La disciplina stabilisce un limite quantitativo alle domande contemporaneamente pendenti.
art. 51 Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
Il trasferimento o l’assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell’interessato, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura o la conferma fuori dal ruolo in diversa posizione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate
Il conferimento dell’incarico richiesto determina, nell’ambito amministrativo, la revoca o decadenza automatica delle altre domande pendenti; tale effetto si produce con la deliberazione del Plenum e non con la proposta della Commissione.
art. 69 Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
La Commissione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione degli ordini del giorno; la revoca della domanda deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione direttivi
La revoca deve rispettare i termini procedurali previsti; la mancata revoca tempestiva della domanda relativa alla sede già richiesta legittima il CSM a non esaminare la domanda per altra sede direttiva.
art. 24 Cost.
Il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, in quanto fonte di disposizioni amministrative di autovincolo, non può incidere sul diritto di azione.
art. 113 Cost.
Le regole amministrative sulla decadenza delle domande devono essere interpretate in modo da non comprimere la tutela giurisdizionale.
art. 101 c.p.a.
Il controinteressato ha riproposto in appello l’eccezione di improcedibilità già formulata in primo grado; la relativa trattazione è stata assorbita.
Massime di principio
- Nelle procedure per il conferimento di incarichi direttivi giudiziari, la procedura concorsuale si considera conclusa con la deliberazione del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, mentre la proposta della Commissione ha natura endoprocedimentale e non determina da sola la revoca o la decadenza delle altre domande pendenti.
- Quando un magistrato ottiene, a propria domanda, il conferimento di uno degli incarichi direttivi richiesti, le altre domande precedentemente presentate e ancora pendenti si intendono automaticamente revocate secondo la disciplina del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria.
- Il magistrato che presenti contemporaneamente più domande per incarichi direttivi non può imporre al CSM una graduazione delle proprie preferenze né subordinare una domanda all’esito di un’altra; la scelta di revocare una domanda per conservare la possibilità di conseguire un incarico ritenuto preferibile grava sull’interessato.
- L’interesse individuale del magistrato a ottenere la sede soggettivamente preferita recede rispetto all’interesse pubblico alla tempestiva copertura degli uffici direttivi e alla continuità dell’organizzazione giudiziaria.
- Le disposizioni del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria hanno natura di disposizioni amministrative di autovincolo e non possono incidere sul diritto di azione; la decadenza o revoca automatica opera nella fase amministrativa di coordinamento delle candidature, senza comprimere la tutela giurisdizionale.
- La mancata considerazione da parte della Commissione del CSM della candidatura di un magistrato già destinato ad altro incarico direttivo non integra, di per sé, un vizio di legittimità quando costituisce applicazione delle regole di coordinamento e della prassi amministrativa funzionale alla semplificazione e alla celerità delle nomine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1085/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1087/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1088/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1089/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1090/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1091/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →