Cassazione Penale, Sentenza n. 7911/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Udine che aveva dichiarato l'imputato responsabile della contravvenzione di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione all'art. 5, comma 4, per avere portato außerhalb della propria abitazione una pistola giocattolo in metallo priva del tappo rosso. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione di legge in relazione al principio delle Sezioni Unite (Ferlotti, 1992) secondo cui il semplice porto di pistola giocattolo priva del tappo non integri il reato salvo che non sia usata per commettere altro reato; (2) vizio di motivazione per omessa valutazione della memoria difensiva con richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.; (3) travisamento della prova per non aver dato rilevanza alla mail del produttore attestante l'impossibilità d'uso dell'oggetto come arma e per non aver esercitato i poteri integrativi ex art. 507 c.p.p.; (4) omessa valutazione dei principi delle Sezioni Unite citate; (5) mancata applicazione e motivazione circa l'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale (ammenda di euro 2.000) per il porto senza giustificato motivo della pistola giocattolo priva del tappo rosso, riconoscendo sì l'attenuante del fatto di lieve entità ma escludendo l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito secondo la quale, dopo le modifiche legislative (d.lgs. 26/10/2010, n. 204), lo strumento metallico riproducente arma senza tappo rosso integra la contravvenzione prevista dall'art. 4 legge 110/1975; ha escluso efficacia liberatoria della mail del produttore perché la mancanza del tappo rende l'oggetto idoneo all'intimidazione e quindi pericoloso; ha altresì ritenuto legittimo il mancato approfondimento ex art. 507 c.p.p. e ha precisato che la domanda di applicazione dell'art. 131-bis può considerarsi implicitamente disattesa quando la struttura argomentativa della sentenza evidenzi elementi che escludono la particolare tenuità del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 4, commi 2 e 3; art. 5, comma 4)
Dopo la modifica introdotta dal d.lgs. 26/10/2010, n. 204, la norma include tra gli oggetti vietati al porto fuori dall'abitazione anche le riproduzioni in metallo di armi (pistole giocattolo) prive del tappo rosso; il porto senza giustificato motivo di tali oggetti integra la contravvenzione di cui all'art. 4.
d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (art. 5, modifica legge armi)
Modifica la legge sulle armi includendo le riproduzioni metalliche senza tappo rosso tra gli oggetti la cui detenzione/porto può essere sanzionata, ampliando la portata penale rispetto alla precedente interpretazione.
codice penale (art. 131-bis)
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte precisa che la richiesta può essere implicitamente disattesa quando la motivazione della sentenza mostra, anche globalmente, che il fatto non è valutabile come di particolare tenuità in base ai parametri oggettivi previsti (pena edittale, modalità, esiguità del danno).
codice di procedura penale (art. 507)
Consente al giudice di compiere indagini d'ufficio; la Corte ha ritenuto che non fosse necessaria l'attivazione di tali poteri perché la valutazione sulla pericolosità e sull'idoneità intimidatoria dell'oggetto era logicamente motivata e sufficiente.
codice di procedura penale (art. 121)
Riguarda il deposito di memorie difensive; è stato rilevato che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis era stata depositata ma poteva essere implicitamente disattesa dalla motivazione complessiva.
codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lett. b)
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; è stata invocata per denunciare la violazione di legge e del principio di diritto (ma i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati).
Massime di principio
- Dalla modifica del 2010, il porto fuori dall'abitazione di riproduzioni metalliche di armi prive del tappo rosso è sanzionabile anche se l'oggetto non è pienamente funzionante come arma reale: si valuta la sua idoneità intimidatoria.
- Una dichiarazione del produttore sull'impossibilità tecnica di impiego come arma non è automaticamente liberatoria: il giudice può ritenere comunque sussistente la pericolosità o l'idoneità intimidatoria dell'oggetto.
- La distinzione luogo pubblico/privato (es. parcheggio di una farmacia) è ininfluente: la norma incriminatrice sanziona il porto fuori dall'abitazione indipendentemente dal fatto che il luogo sia privato o pubblico.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può essere ritenuta implicitamente rigettata quando la motivazione complessiva della sentenza dimostri elementi oggettivi che escludono tale particolare tenuità; tuttavia, la giurisprudenza ammette anche che la mancata considerazione non sia implicita se il giudice si è basato solo su elementi soggettivi (precedenti) non pertinenti ai parametri oggettivi dell'art. 131-bis.
- In casi simili è utile produrre, idealmente, perizie tecniche autonome che attestino l'effettiva impossibilità d'uso dell'oggetto come arma e argomentare chiaramente i parametri oggettivi richiesti per l'art. 131-bis (esiguità del danno, modalità della condotta, pena edittale), perché la mera comunicazione del produttore potrebbe non essere ritenuta sufficiente.
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