Cassazione Civile, Ordinanza n. 08968/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La parte soccombente nel giudizio di merito ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Dalla decisione emerge però che, pur essendo il ricorso stato notificato alla controparte, non risulta depositato e iscritto a ruolo nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c.: la Cancelleria ha attestato la mancata iscrizione a ruolo dal giorno della notifica fino alla data dell'attestazione. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso, richiamando la distinzione tra nullità per vizio di forma e inosservanza di termini perentori.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., nonostante la rituale notificazione alla controparte e la presenza di controricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere depositato nei termini; il mancato deposito comporta improcedibilità, rilevabile d'ufficio anche se il ricorso è stato notificato.
art. 156 c.p.c.
il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo riguarda le forme in senso stretto e non l'inosservanza di termini perentori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione va attestata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. determina improcedibilità del ricorso, anche se l'atto sia stato ritualmente notificato alla controparte.
- L'improcedibilità per omesso deposito è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione anche quando la parte intimata abbia proposto controricorso e anche se tale controricorso non sollevi l'eccezione.
- Il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. non consente di sanare la mancata osservanza di un termine perentorio processuale.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione comporta, oltre alla condanna alle spese, l'attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- La parte che ha resistito in giudizio ha diritto alle spese quando abbia dovuto svolgere difese sulla base di un ricorso poi risultato improcedibile per fatto imputabile alla controparte.
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