Cassazione Penale, Sentenza n. 5085/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/05/2023 che confermava la custodia cautelare in carcere per i tentativi di acquisto illecito di cocaina indicati nei capi 3 e 4 delle imputazioni provvisorie. I difensori hanno contestato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (sostendo che non risultò raggiunto accordo su qualità/quantità e che il ricorrente non partecipò a un incontro tra coindagati), e hanno dedotto l'assenza di esigenze cautelari concrete e attuali (reati risalenti al 2020, esclusa aggravante, assenza di elementi attuali di inserimento in ambienti criminali) e la possibile applicazione di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondati i gravi indizi sulla base delle intercettazioni che mostrano trattative serie e concrete per l'acquisto di droga, anche se non andate a buon fine per divergenze su prezzo/qualità/quantità, e ha confermato che il tentativo di acquisto integra il tentativo di reato. Ha inoltre ritenuto attuali le esigenze cautelari tenendo conto della precedente detenzione di quattro anni per il reato ex art. 416-bis, dei rapporti con esponenti di 'ndrangheta e dello stile di vita pericoloso del ricorrente, concludendo che misure meno afflittive non impedirebbero i contatti utili alla commissione di illeciti. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La precedente condanna e l'appartenenza/rapporti con soggetti di 'ndrangheta sono valutati come indici rilevanti della pericolosità e della persistente attitudine a delinquere, utili a giustificare misure cautelari severe.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa per contestare la motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto però che le esigenze concrete e attuali sussistessero nonostante la distanza temporale dei fatti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende conseguente al rigetto del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di spese e 3000 euro.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Pizzinga; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu)
Confermano che il tentativo di acquisto di stupefacenti può integrarsi anche se l'iter criminis si interrompe prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore su quantità/qualità/prezzo; quindi l'assenza di un accordo definitivo non esclude il tentativo.
art. 461.bis.1 cod. pen. (citazione testuale nell'atto)
Richiamata nel testo come norma la cui aggravante sarebbe stata esclusa; la Corte prende atto dell'esclusione dell'aggravante ma ritiene comunque sussistenti gli elementi per la custodia cautelare in carcere.
Massime di principio
- Il tentativo di acquisto di stupefacenti può configurarsi anche se non si raggiunge un accordo definitivo su prezzo, qualità o quantità: conversazioni e contatti organizzativi possono costituire gravi indizi.
- Precedenti penali rilevanti, soprattutto per reati di tipo associativo o collegati alla criminalità organizzata, aumentano significativamente la probabilità che sia ritenuta sussistente la pericolosità e l'attualità delle esigenze cautelari.
- La distanza temporale del fatto non esclude automaticamente le esigenze cautelari: se emergono elementi di recidiva o di continuità di rapporti con ambienti criminali, la custodia cautelare può essere giustificata.
- Per ottenere misure meno afflittive il difensore deve dimostrare concretamente che tali misure impedirebbero i contatti e le condotte pericolose; mere argomentazioni astratte o la circostanza che i parenti siano detenuti possono non essere sufficienti.
- Le intercettazioni e la descrizione puntuale delle trattative costituiscono prove che, se valutate come indicanti trattative serie, sono idonee a fondare la gravità indiziaria richiesta per misure cautelari restrittive.
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